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PATENTE A CREDITO

OBBLIGATORIA NEI CANTIERI MOBILI

Conseguentemente alla Legge 29 aprile 2024 n. 56 (conversione in legge,  del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione de PNRR, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato legiferato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cd “patente a crediti”. Con il Decreto del 18 settembre 2024 n. 132 viene disciplinato il regolamento sulle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (GU n.221 del 20.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024

In pratica l’Articolo 27 del d.lgs 81/ 08 viene sostituito dal DL n. 19 /24 convertito in Legge (56/24)

SCHEMA RIEPILOGATIVO NUOVO ARTICOLO

Decorrenza obbligo

L’obbligo del possesso della patente a crediti decorre dal 1° ottobre 2024.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81..

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, individuati con Decreto MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Soggetti esclusi

Sono esclusi i soggetti: – che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; – in possesso di un documento equivalente di un altro Stato; – in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (*).

Requisiti La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

– iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; – adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; – possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; – adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi; – avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente; – possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).

Autocertificazione dei requisiti

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Domanda per il conseguimento

Con decreto del MLPS, sentito l’INL, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima ed anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Punteggio della patente a crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Con una dotazione inferiore a quindici punti

è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Decurtazione crediti

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27 FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI

a) Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5

b) Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3

c) Omessi formazione e addestramento: 2

d) Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 5

e) Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3

f) Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2

g) Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3

h) Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2

i) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

l) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

m) Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2

n) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2

o) Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1

p) Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3

q) Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3

r) Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 : 3

s) Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2

t) Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2  

u) Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3

v) Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1

z) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1

aa) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2

bb) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3

cc) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1

dd) Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5

ee) Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8

ff) Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15

gg) Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20

hh) Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ad esempio:

Accertamento ispettivo in cui sono contestate più violazioni, quali:

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: decurtazione 5 crediti (violazione più grave) Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: decurtazione 3 crediti Omessi formazione e addestramento: decurtazione 2 crediti Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: decurtazione 3 crediti

Totale decurtazione 10 crediti (5 crediti x 2) e non 13 crediti

Sospensione patente

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

Sanzioni amministrative ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Nei casi di:

Mancanza della patente

Mancanza del documento equivalente

Attività con patente con punteggio <15

Sanzione amministrativa = 10 % del valore dei lavori e cmq non < a euro 6.000

Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi

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MASCHERINA IN AZIENDA FACCIAMO CHIAREZZA

Le imprese chiedono un quadro chiaro, che non lasci dubbi su quello che il datore di lavoro deve fare per essere in regola sul fronte della salute e sicurezza anche rispetto all’utilizzo delle mascherine.

In base all’articolo 2087 del Codice civile il datore di lavoro è responsabile rispetto alla salute e sicurezza nella sua azienda. E il Covid può essere considerato infortunio sul lavoro. Se fosse chiamato in giudizio da un dipendente o dalla sua famiglia, il titolare dell’impresa dovrebbe dimostrare di avere fatto tutto quello che era possibile per limitare i rischi per i dipendenti.

Pertanto l’esistenza di un documento direttivo  e il fatto di poter dire di averlo applicato è una garanzia per il datore di lavoro stesso.

Il ministero della Salute nel frattempo continua a «raccomandare fortemente» la mascherina nei luoghi di lavoro.

Un caso particolare è quello dei lavoratori a contatto con il pubblico, quelli che operano all’interno di negozi e pubblici esercizi. Per camerieri e baristi, sempre in movimento, l’uso della mascherina è particolarmente pesante. D’altra parte il contatto con la clientela (non più tenuta a esibire il green pass) aumenta il rischio per il lavoratore. Anche in questo settore è prevalsa la linea del mantenimento della mascherina, come auspicato per esempio da Confesercenti, mentre nella grande distribuzione, rappresentata da Federdistribuzione, il mantenimento della mascherina non è considerato un problema.

Nel pubblico impiego la circolare del ministro Brunetta raccomanda l’utilizzo per il personale che lavora allo sportello e se mancano adeguate barriere;

LE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE HANNO PREFERITO MANTENERE IL PROTOCOLLO COSÌ COME ERA, IN TUTTO IL SUO RIGORE, ANCHE PER EVITARE DI DOVER RECEPIRE E DISCUTERE NUOVI PROTOCOLLI IN OGNI AZIENDA.

Ricordiamo che il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro” è previsto «l’uso obbligatorio delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto» (non necessario nel caso di attività svolte da soli). Queste regole valgono per i lavoratori.

Per i clienti la mascherina è invece soltanto «raccomandata» ma non c’è più obbligo.

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MASCHERINE E GREEN PASS: Dal 1° Maggio 2022 cambiano le regole

Il Ministro della Salute, ha firmato il 28 aprile 2022 la nuova ordinanza che rinnova e modifica  le regole previste per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Le mascherine saranno ancora obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno 2022  ma solamente per alcuni ambiti specifici sotto elencati e ripresi dall’ordinanza:

  • trasporto pubblico, sia a lunga percorrenza che locale, quindi aerei, navi, treni, metropolitana, bus e tram;
  • ospedali e RSA;
  • cinema e teatri;
  • locali di musica e intrattenimento;
  • palazzetti dello sport.

In questi luoghi sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2.

In tutti gli altri ambienti, compreso il posto di lavoro, cade il vincolo ma restano vivamente raccomandate:

“È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.”

Quindi non sarà più obbligatoria anche per negozi, bar, ristoranti, supermercati ed eventi all’aperto.

Per quanto riguarda la scuola l’obbligo resta fino alla fine dell’anno scolastico, come specificato dalla normativa già in vigore.

In generale non sono tenuti ad indossare i dispositivi di protezione individuale:

  • i bambini con meno di sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi per comunicare con una persona con disabilità non può fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Dal 1° maggio, inoltre, il green pass non sarà più richiesto in Italia.

Non essendoci menzione del certificato verde, di conseguenza restano valide le indicazioni della norma attualmente in vigore (D.24/03/2022) che prevede la certificazione verde fino al 30 aprile.

A partire da questa data cadrà l’obbligo  sul posto di lavoroper mangiare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi di trasporto, per assistere a spettacoli all’aperto e per partecipare ai concorsi pubblici.

Via anche il green pass rafforzato, quello ottenuto con il ciclo vaccinale completo o guarigione, che fino al 30 aprile è necessario per accedere a palestre e piscinecinema e teatri e partecipare a feste o convegni.

L’obbligo di super green pass resta solamente per entrare negli ospedali e nelle RSA, qui sarà necessario fino al 31 dicembre 2022. La certificazione base sarà necessaria per viaggiare all’estero.

Per quanto riguarda i vaccini, l’obbligo resta fino al 15 giugno 2022 per:

  • cittadini over 50;
  • insegnanti e personale scolastico;
  • forze dell’ordine.

Per medici e infermieri l’obbligo cessa il 31 dicembre 2022.

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GREEN PASS LUOGHI DI LAVORO 2022: REGOLE E NUOVI OBBLIGHI

L’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal decreto legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021. Ricordiamo che Il green pass (base) si ottiene con vaccinazione , guarigione da Covid o tampone negativo.

Da qualche giorno, il GP  serve anche per accedere ai cosiddetti servizi della persona – come parrucchieri, barbieri e centri estetici – oltre che per visitare una persona in carcere. Dal primo febbraio, il certificato base servirà inoltre per accedere a uffici pubblici, poste e banche, e per entrare nella maggior parte dei negozi salvo quelli considerati essenziali.( In quest’ultima lista, rientrano i supermercati, i negozi di alimentari, di articoli medicali o igienico-sanitari, oltre che quelli di animali domestici farmacie, parafarmacie, edicole, benzinai, ottici e mercati all’aperto. Senza il pass si potrà andare inoltre negli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per denunciare un reato o chiedere un intervento a tutela dei minori)

Il Super Green Pass si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione. Dallo scorso 10 gennaio è obbligatorio per accedere a moltissimi luoghi, come musei, mostre e ristoranti (sia all’aperto che al chiuso), per entrare negli alberghi, per assistere a competizioni sportive e spettacoli al chiuso o all’aperto, per usare mezzi di trasporto pubblici e per partecipare a feste, fiere e congressi. Questo tipo di certificato è richiesto anche per accedere a piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, nonché agli impianti sciistici

L’ultimo tipo di certificato è il Green pass booster o “Mega green pass”. Come ricorda il governo, dallo scorso 30 dicembre e fino al 31 marzo 2022 solo chi ne è munito può accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per fare visita a un familiare o un amico

Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo”, specifica il governo, “potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2

Per quanto riguarda la scadenza del Green Pass  il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio la certificazione verde sia valida sei mesi, ma probabilmente si interverrà per renderlo valido senza limiti, salvo nuove valutazioni dell’Aifa e dell’Ema sulla quarta dose

RIEPILOGO DELLE NORME

Il decreto Festività DL 221 prevede in relazione al  Green pass nel settore lavorativo  le seguenti novità :

  1. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

2. Riduzione della durata del Green pass a 6 mesi invece che 9,  a partire dal 1 febbraio 2022.

Il decreto legge 1 2022 pubblicato in Gazzetta il 7 gennaio  introduce invece:

 A. Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall’8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022.

B. Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile  senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.

 Il decreto 1 2022  inoltre amplia a tutte le aziende, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti,  la possibilità  dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di  sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.

Il contratto è rinnovabile  piu volte  fino al  termine , anche questo ampliato,  del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Novità conversione dl 172 2021: green pass nei luoghi di lavoro

VALIDITA’ GREEN PASS  Il green pass mantiene la sua validità  fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui  il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione  prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli  durante la giornata.

LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore  mentre  l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque  tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo  la sanzione va da 400 a 1000 euro.

SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS  La legge aveva prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato  (ora senza limiti dimensionali)  possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo:  la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta  puo essere  di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilita di essere rinnovato piu volte. Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservzione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non puo rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.

SANZIONI RIDOTTE:  Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta  delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.

CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’:    nonostante le critiche del Garante per la privacy viene previsto che  i dipendenti possano  « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19»  che la conserva   fino alla data di scadenza,  senza bisogno  quindi per quel dipendente di ripetere il controllo  del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.

Obblighi vaccinali  e sanzioni nei luoghi di lavoro ll decreto legge 172-2021 ha introdotto dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori ,  oltre ai sanitari e al personale  socio sanitario delle RSA già obbligato , ovvero:

 tutto il personale della scuola,

 personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,

 personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),

tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e

personale degli Istituti penitenziari.

Si ricorda che l’inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro  senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto.

Il nuovo decreto 1 2022 prevede anche una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro. La sanzione sarà irrogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del ministero della Salute.

Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti  che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è  prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro che si raddoppia in caso di  reiterazione  e che  si applicherà ai lavoratori over 50 tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato.

Precisazioni sulle verifiche del green pass nei luoghi di lavoro

Il  provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri  del 17.12.2021  ha  precisato che   il green pass dei lavoratori deve essere controllato anche se è stato consegnato  al datore di lavoro, per verificare ” la perdurante validità della certificazione”.   Non viene  specificata comunque la periodicità con cui va effettuato il controllo. Il provvedimento prescrive inoltre l’obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di supergreen pass, ovvero la certificazione che indica l’avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID . Per questo tipo di verifica INPS ha modificato le funzioni della piattaforma GREENPASS 50+ aprendola ora  anche alle aziende con  meno di 50 dipendenti e a quelle pubbliche aderenti a NOIPA.  La  piattaforma consente  infatti anche la  ricezione della notifica   da parte della piattaforma del ministero della salute “DGC”  di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente .

Nel servizio “GreenPass50+”, quindi il datore di lavoro ha possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia:

ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass “base”; o ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale; o  con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale (sueprgreen pass)  per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass ” base”  per la restante parte dei propri dipendenti.

In merito l’istituto ha pubblicato il messaggio 4529 /2021, in cui specifica anche che:

il controllo del green pass standard  esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre

la verifica del supergreen pass, cioe dell’avvenuta vaccinazione  può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.

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Le linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 Giugno 2021

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In merito alla reiterazione della richiesta del consenso, in caso di mancata prestazione in precedenza dello stesso, essa non è consentita tranne nei casi in cui:

  • siano cambiate significativamente le condizioni del trattamento;
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INFORMAZIONI ULTERIORI DA RENDERE AGLI UTENTI

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Scrolling

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VALIDITA’ DEI CONSENSI GIA’ RACCOLTI

Mantengono validità a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati dunque documentabili e conformi al Regolamento.

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Obbligo del Green Pass per i lavoratori

Dal 15 ottobre via alla verifica per tutti i lavoratore del comparto pubblico e privato

Il GP dovrà essere esibito all’ingresso o su richiesta fino all’ultimo giorno dell’anno, data prevista per la fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia. L’obbligo  non prefigura in nessun modo una deroga alla regola del metro di distanziamento e al rispetto da linee guida e protocolli vigenti.

I datori di lavoro dovranno predisporre modalità di controllo “prioritariamente” all’accesso, ma anche a campione. Il datore di lavoro o le persone incaricate dovranno segnalare poi al prefetto la presenza di lavoratori senza green pass. A sua volta, l’autorità potrà inviare ispettori del lavoro e delle Asl.

Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dall’incaricato. Il libero professionista viene controllato quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Lavoratori e datori sono passibili di sanzione irrogata dal prefetto. I primi, colti senza green pass sul luogo di lavoro, dovranno pagare una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. I secondi, nel caso in cui non abbiano verificato il rispetto delle regole né predisposto le modalità di verifica, dovranno corrispondere da 400 a 1.000 euro. Le cifre sono uguali sia nel pubblico che nel privato.

Il lavoratore senza green pass sarà considerato assente ingiustificato sin dal primo giorno in cui è privo di certificazione verde. La retribuzione viene interrotta, ma mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituirlo dal quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendendolo per una durata equivalente al contratto di sostituzione (non superiore ai dieci giorni, rinnovabile una volta e non oltre il 31 dicembre

In tutti questi casi, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per organizzare al meglio il lavoro, il datore potrà richiedere in via preventiva se il lavoratore ha il green pass, secondo l’articolo 3 del decreto legge “Capienze” 139 del 2021. In questo modo dovrebbe poter sapere in anticipo su quante persone potrà fare affidamento nella programmazione di turni e mansioni.

Altri Esempi legati al mondo del lavoro

I parrucchieri ed estetisti o lavoratori che lavorano nel comparto non devono esibire il GR ai clienti, i quali a loro volta non sono tenuti a richiederlo ai professionisti stessi.  I consumatori che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico non hanno l’obbligo bensì la facoltà di controllare il green pass, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Il datore di lavoro della colf o della badante è invece tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass. I tassisti non hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti. Chi lavora in smart working non deve avere il green pass, che serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.

Mense aziendali

I lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti per la consumazione al tavolo al chiuso, solo se muniti di certificazione verde Covid-19, in modo analogo a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori di questi servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19.

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INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2.

Un aspetto rilevante per ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti è sicuramente l’attenzione alla qualità dell’aria indoor. Migliorare la qualità dell’aria indoor è sempre stato un vero punto di forza per promuovere e salvaguardare la salute dei cittadini e in questo momento lo è ancora di più, considerando che si trascorre più tempo negli ambienti chiusi, in particolare nelle proprie abitazioni, anche se si tende a ritornare a condizioni di più attiva normalità.

Importanti strumenti per applicare i protocolli necessari sono riscontrabili  nei  Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS) https://www.iss.it/rapporti-covid-19 , che forniscono  appunto una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

In particolare Il nuovo rapporto (Rapporto ISS COVID-19 – n. 11/2021), dal titolo “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2.”, ricorda che gli studi effettuati su ambienti pubblici indoor di diverse tipologie, particolarmente affollati, non adeguatamente ventilati “e con persone infette che non indossavano mascherine per tutta la durata di permanenza, hanno dimostrato che il rischio di esposizione a SARS-CoV-2 è molto più elevato rispetto agli ambienti outdoor, dove la diluizione delle eventuali particelle virali consente una forte riduzione del rischio”. A distanza da una persona infetta, “in uno spazio chiuso e non aerato, a distanza breve/ravvicinata o anche a lungo raggio, si accumula una maggiore carica virale trasportata dalle goccioline e aerosol rilasciate dal soggetto infetto”.

Tra le altre cosi si sottolinea che i ricambi dell’aria possono essere migliorati “utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi, questo rappresenta tra i molti modi, il più semplice per implementare sin da subito l’ingresso di un flusso ‘d’aria esterna’ regolare, intermittente o incrociato e assicurare la diluizione/riduzione degli inquinanti di diversa natura prodotti all’interno, comprese le eventuali unità virali presenti”.

Il Rapporto sottolinea poi che ancora oggi “molte persone ignorano la necessità fondamentale dei ricambi dell’aria perché considerano predominante il comfort termico, o l’aspetto energetico nel tentativo di non ‘sprecare’ o ridurre i consumi energetici e i costi associati, specialmente nelle giornate in cui le condizioni meteo sono caratterizzate da temperature basse o alte. Con queste condizioni climatiche si tende a rimanere per più tempo al chiuso con finestre e balconi mantenuti chiusi o comunque poco aperti e per tempi ridotti, e/o si utilizzano sistemi di condizionamento/raffrescamento che ricircolano sempre la stessa aria, senza scambio con l’esterno”.

Dunque c’è la necessità di “effettuare un’attività di formazione/informazione sull’importanza della qualità dell’aria indoor, e sullo stretto rapporto esistente tra ambiente indoor e salute, con l’obiettivo di promuovere e facilitare azioni di riduzione dell’esposizione, esplicitando in modo chiaro il ruolo svolto dai ricambi dell’aria attraverso le aperture di finestre e balconi e con sistemi meccanici”.

Chiaramente l’ottimizzazione dei ricambi dell’aria e della ventilazione “è solo una delle azioni da intraprendere, e da sola incide parzialmente nel ridurre il rischio di contaminazione e trasmissione del virus delle sue varianti, se non vengono rispettate tutte le altre azioni personali di prevenzione e riduzione del rischio, e in primis, il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine (controllo alla sorgente), il lavaggio delle mani, l’etichetta respiratoria per la tosse e gli starnuti così come dalle disposizioni in vigore”.

In questo senso la riduzione del rischio di contaminazione e diffusione “si basa proprio sull’attuazione integrata e organica di queste misure personali e collettive, che rimangono tuttora le più efficaci. Nessuna singola misura può ridurre da sola il rischio. A questo proposito è necessario ricordare che la generale strategia di prevenzione deve continuare ad essere applicata anche in questo periodo in cui parte della popolazione è stata vaccinata”.

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IL COVID MANAGER

Siamo alle porte dell’imminente riapertura di eventi e cerimonie. Il legislatore italiano ha da subito provveduto ad emanare dei protocolli anticontagio da applicare nelle attività produttive industriali e commerciali, indicando specifiche misure di sicurezza da adottare attraverso protocolli anticontagio interni.

Nei  nuovi manuali attuativi  viene raccomandata la figura del Referente Unico Covid o Covid Manager con compiti di coordinamento per l’applicazione delle misure anticontagio in azienda e potrà essere individuato dal datore di lavoro appunto, con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti l’azienda stessa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il Datore di Lavoro (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali.

I COMPITI DEL COVID MANAGER

Pertanto in base a quanto affermato i compiti del Referente Unico Covid (Covid Manager) sono sia di coordinamento all’attuazione delle misure anticontagio aziendali, sia di punto di riferimento con il Sistema Sanitario Regionale anche per agevolare le attività di contact tracing. Il Referente Unico Covid (Covid Manager) dovrà ovviamente relazionarsi con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, istituito in azienda come previsto dal Protocollo nazionale del 24 aprile 2020 e delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali a cura della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 20/05/2021.

COVID MANAGER NEI MATRIMONI: QUANDO E COME?

Dai matrimoni ai congressi, ogni evento avrà il suo referente che avrà l’obbligo di far rispettare i protocolli di settore.

Ad esempio negli eventi organizzati per il festeggiamento dei matrimoni si potrebbe individuare un Covid Manager che opera con specifica delega da parte dei “clienti” e dei vari fornitori e professionisti impiegati nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento, impartendo direttive vincolanti per lo svolgimento in sicurezza del matrimonio. Ovviamente il Covid Manager si accerterà che i festeggiamenti per il matrimonio avvengano in accordo con quanto previsto dalle Linee guida emanate dalla Conferenza permanente Stato Regioni .

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MISURE URGENTI RELATIVE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (DECRETO-LEGGE)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:

– dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
– dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
– dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
– anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
– dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
– dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
– dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
– dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
– parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
– tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
– dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
– dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Estratto testo

ART. 1 (Limiti orari agli spostamenti)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.
4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.
5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

ART. 2 (Attività dei servizi di ristorazione)

1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

ART. 3 (Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali)

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 4 (Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere)

1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 5 (Eventi sportivi aperti al pubblico)

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

ART. 6 (Impianti nei comprensori sciistici)

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 7 (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 8 (Parchi tematici e di divertimento)

1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 9 (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

ART. 10 (Corsi di formazione)

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 11 (Musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

ART. 12 (Linee guida e protocolli)

1. I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

ART. 13 (Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: “in coerenza con il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale’, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;
b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Lo scenario è parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.”;
c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole “in un livello di rischio o” sono soppresse;
d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole “in un livello di rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;
e) al comma 16-quater, le parole “in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;
f) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente: “16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.”;
g) al comma 16-sexies, le parole “in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;
h) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: “16-septies. Sono denominate:
a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o
inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;
d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.”.
2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell’ordinanza di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

ART. 14 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19)

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

ART. 15 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ART. 16 (Disposizioni di coordinamento)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decretolegge 22 aprile 2021, n. 52.

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DiNorme Italia

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MACCHINE PRESENTI IN AZIENDA

Per un’attenta analisi delle attrezzature e delle macchine presenti in Azienda è opportuno che la valutazione “comprenda almeno:

un elenco delle macchine/impianti e “relativa collocazione planimetrica in azienda (layout), da inserire nel documento di valutazione dei rischi (DVR);

un’analisi completa dei requisiti di sicurezza di tutte le macchine/impianti e, nel caso in cui si rilevino delle carenze/non conformità, si dovrà provvedere al loro adeguamento. Tale strumento può risultare utile per verificare le carenze palesi delle macchine, cioè quelle che un tecnico valutatore in possesso d’idonea conoscenza della legge e delle norme, è in grado di rilevare con un esame di tipo ordinario, a vista;

una relazione di valutazione complessiva che prenda in considerazione la macchina/impianto nel suo contesto (postazioni operatore, ambiente) e che individui le misure tecniche e organizzative per la riduzione del rischio residuo (ad es. piano di miglioramento) qualora necessarie”.

Quando la valutazione dei rischi riscontra delle non conformità

Si indica poi che al termine della valutazione “è opportuno che sia espresso un giudizio sulla idoneità dell’utilizzo della macchina nelle condizioni previste ed accertate ed elaborato un eventuale piano di adeguamento”.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che nella valutazione dei rischi, “al fine di evitare l’eventuale insorgenza di situazioni di pericolo, devono essere valutate anche tutte le attività accessorie effettuate sulla macchina”, quali:

Attrezzaggio;

Regolazione;

Controllo / ispezione;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Pulizia.

In ogni caso le disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008 “sono un utilissimo riferimento per una completa valutazione dei rischi”.

È chiaro che qualora dalla valutazione dei rischi emergessero delle non conformità che possono pregiudicare la salute e la sicurezza, il datore di lavoro deve mettere la macchina fuori servizio” (una macchina s’intende fuori servizio “quando non è collegata alle fonti di energia ed è identificata da apposita cartellonistica, dandone informazione ai lavoratori”) predisponendo “un piano di adeguamento per sanare le criticità riscontrate”.

In tale ottica l’adeguamento, “meglio se concordato con il costruttore,” dovrà essere effettuato nel rispetto dei RES (macchine con marcatura CE) e nel rispetto dei requisiti generali dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto altresì dello “stato dell’arte” imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del Codice Civile e dall’art.18 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 81/2008”.

Una buona progettazione, un’attenta fabbricazione e una corretta messa in esercizio di macchine rispondenti a requisiti di sicurezza definiti (standard)” riducono considerevolmente i rischi cui sono esposti gli operatori che le utilizzano, “ma non può eliminarli completamente.

I motivi sono diversi:

la complessità tecnologica delle macchine e le loro diverse interazioni con l’uomo rende impossibile progettare con precisione totale;

l’irriducibile differenza tra il progetto (frutto di semplificazione, come la mappa) e la realtà operativa (caratterizzata da variabilità, come il territorio) rende impossibile realizzare quanto progettato con fedeltà assoluta;

la variabilità delle organizzazioni che utilizzeranno le macchine;

l’incessante variabilità del contesto presente in ciascuna organizzazione”.

Si segnala che il tempo, l’usura, le condizioni di trasporto, le condizioni ambientali “sono esempi di fattori che influenzano la variabilità dei materiali di cui sono fatti gli attrezzi e i componenti delle macchine. Se ambienti e materiali sono sottoposti a fattori di variabilità, a maggior ragione questo accade con le persone” e “tra le variabili da tenere presente rientrano, tra l’altro:

il numero delle persone che compongono un gruppo di lavoro;

la preparazione dei diversi componenti il gruppo;

la capacità di coordinazione;

l’accettazione reciproca dei ruoli”.

Certamente la più attenta valutazione dei rischi potrà comprendere tutte le disposizioni specifiche che comprendano ogni circostanza operativa e  nemmeno l’attuazione più scrupolosa delle misure di prevenzione e protezione individuate potrà mai azzerare il rischio residuo, rischio presente nelle anomalie di funzionamento delle attrezzature, nella variabilità delle circostanze ambientali . Il rischio residuo è  quella quota di rischio che rimane dopo che sono state adottate tutte le prevedibili misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e procedurale;

Dunque la salute e la sicurezza non sono “obiettivi statici, che vengono raggiunti una volta per tutte, ma esiti emergenti dalla continua interazione tra la prestazione lavorativa” e le “variazioni del contesto in cui è resa”.

È necessario, quindi, sostenere gli operatori a gestire con consapevolezza le variabilità delle prestazioni lavorative dando rilievo all’informazione e alla formazione dei lavoratori allo scopo d’influire sul loro comportamento, aspetto che oggi costituisce il fattore causale prevalente per gli infortuni e le malattie professionali nei luoghi di lavoro . Tuttavia l’esperienza maturata nel campo dell’educazione alla salute” dimostra come “la sola conoscenza dei rischi non sia sufficiente ad indurre comportamenti sicuri e che, invece, sia necessario far leva sulle abilità personali, sociali e di self-management per modificare il proprio comportamento verso stili di vita più salutari”.

L’obiettivo di apprendimento non è imparare a fare la cosa giusta nel modo migliore in un utopistico mondo costante e sempre uguale a se stesso, ma imparare a osservarsi mentre si fa quello che è necessario fare in un contesto reale in continuo cambiamento”.

Si ricorda, infine, che la corretta e tempestiva segnalazione di situazioni d’insicurezza non previste e accidentali può emergere, oltre che dagli operatori, anche attraverso l’utilizzo di strumenti per l’osservazione diretta e gli audit programmati e registrati dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.

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