Le imprese chiedono un quadro chiaro, che non lasci dubbi su quello che il datore di lavoro deve fare per essere in regola sul fronte della salute e sicurezza anche rispetto all’utilizzo delle mascherine.
In base all’articolo 2087 del Codice civile il datore di lavoro è responsabile rispetto alla salute e sicurezza nella sua azienda. E il Covid può essere considerato infortunio sul lavoro. Se fosse chiamato in giudizio da un dipendente o dalla sua famiglia, il titolare dell’impresa dovrebbe dimostrare di avere fatto tutto quello che era possibile per limitare i rischi per i dipendenti.
Pertanto l’esistenza di un documento direttivo e il fatto di poter dire di averlo applicato è una garanzia per il datore di lavoro stesso.
Il ministero della Salute nel frattempo continua a «raccomandare fortemente» la mascherina nei luoghi di lavoro.
Un caso particolare è quello dei lavoratori a contatto con il pubblico, quelli che operano all’interno di negozi e pubblici esercizi. Per camerieri e baristi, sempre in movimento, l’uso della mascherina è particolarmente pesante. D’altra parte il contatto con la clientela (non più tenuta a esibire il green pass) aumenta il rischio per il lavoratore. Anche in questo settore è prevalsa la linea del mantenimento della mascherina, come auspicato per esempio da Confesercenti, mentre nella grande distribuzione, rappresentata da Federdistribuzione, il mantenimento della mascherina non è considerato un problema.
Nel pubblico impiego la circolare del ministro Brunetta raccomanda l’utilizzo per il personale che lavora allo sportello e se mancano adeguate barriere;
LE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE HANNO PREFERITO MANTENERE IL PROTOCOLLO COSÌ COME ERA, IN TUTTO IL SUO RIGORE, ANCHE PER EVITARE DI DOVER RECEPIRE E DISCUTERE NUOVI PROTOCOLLI IN OGNI AZIENDA.
Ricordiamo che il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro” è previsto «l’uso obbligatorio delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto» (non necessario nel caso di attività svolte da soli). Queste regole valgono per i lavoratori.
Per i clienti la mascherina è invece soltanto «raccomandata» ma non c’è più obbligo.
Marchio adibito al settore delle normative vigenti in Italia per il mondo del lavoro.
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