Servizio Interno
Il D.Lgs. 81/2008 così come stabilito dal DM 10 marzo 1998 determina
l’obbligatorità da parte del datore di lavoro di aziende con più di 10
dipendenti della valutazione delle emergenze e della conseguente
redazione del Piano di emergenza e di evacuazione.
Tale Piano non è altro che un documento in cui sono descritti i
comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza di vario tipo
(incendio, alluvione, crollo di edifici, esplosione, etc.) e che
contiene tutte le misure operative per farvi fronte.
Il Piano contiene anche i nominativi delle persone responsabili
incaricate dell’azienda ed esso và diffuso a tutti i lavoratori in modo
che siano in grado di reagire prontamente evacuando l’edificio e
chiamando i soccorsi in caso di necessità.
Parte integrante di un buon Piano di emergenza ed evacuazione è il
Registro dei controlli antincendio, un registro nel quale andranno
annotati periodicamente i controlli e le verifiche effettuate dal
personale incaricato (il Responsabile dei controlli antincendio) sui
presidi antincendio (estintori, idranti, segnalatori, uscite di
emergenza, etc.) presenti.
Infine dovranno essere presenti nei punti strategici e ben visibili le
Piantine di evacuazione, utili sia per i lavoratori dell’azienda che per
i visitatori esterni
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 46.
Prevenzione incendi
- La prevenzione incendi e’ la funzione di preminente interesse
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita’ delle persone e
di tutela dei beni e dell’ambiente.
- Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l’incolumita’ dei lavoratori.
- Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui
al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o
piu’ decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad
individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di
esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
- Fino
all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i
criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998.
- Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con
decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione
regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per
l’effettuazione di una specifica attivita’ di assistenza alle aziende.
Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della
attivita’ di assistenza.
- In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni
disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente
aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attivita’ di disciplina che di
controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.
- Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di
controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo
Nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
Il Servizio Offerto
La PcAlive Consulting offre la consulenza nella redazione del Piano
di Emergenza ed Evacuazione, nonché la redazione e stampa della
Planimetria di Esodo.
La lavorazione comprende una pianificazione degli step necessari per
il corretto mantenimento dei dispositivi antincendio con relativo
registro, la pianificazione delle operazioni da compiere in caso di
emergenza al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro, la redazione
dettagliata della piantina di sicurezza con relative vie di Fuga.
Le Sanzioni
1) Omessa adozione di misure di prevenzione incendi per la tutela dell’incolumità dei lavoratori
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 5.000 Euro
2) Omessa installazione di segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXXII del DLgs. 81/08
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro
3) Omessa formazione dei lavoratori, sotto forma di istruzioni
precise, in merito al significato della segnaletica di sicurezza, ed ai
comportamenti da seguire
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro
4) Omessa Valutazione dei Rischi
Arresto da 4 a 8mesi o sanzione da 5.000 a 15.000 Euro
5) Omessa predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione;
omessa adozione di misure per il controllo delle situazioni d’emergenza
ed istruzioni ai lavoratori per l’abbandono del luogo di lavoro
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 5.000 Euro
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