PEE – Piano di Emergenza ed Evacuazione

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PEE – Piano di Emergenza ed Evacuazione

Servizio Interno

Il D.Lgs. 81/2008 così come stabilito dal DM 10 marzo 1998 determina l’obbligatorità da parte del datore di lavoro di aziende con più di 10 dipendenti della valutazione delle emergenze e della conseguente redazione del Piano di emergenza e di evacuazione.
Tale Piano non è altro che un documento in cui sono descritti i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza di vario tipo (incendio, alluvione, crollo di edifici, esplosione, etc.) e che contiene tutte le misure operative per farvi fronte.
Il Piano contiene anche i nominativi delle persone responsabili incaricate dell’azienda ed esso và diffuso a tutti i lavoratori in modo che siano in grado di reagire prontamente evacuando l’edificio e chiamando i soccorsi in caso di necessità.
Parte integrante di un buon Piano di emergenza ed evacuazione è il Registro dei controlli antincendio, un registro nel quale andranno annotati periodicamente i controlli e le verifiche effettuate dal personale incaricato (il Responsabile dei controlli antincendio) sui presidi antincendio (estintori, idranti, segnalatori, uscite di emergenza, etc.) presenti.
Infine dovranno essere presenti nei punti strategici e ben visibili le Piantine di evacuazione, utili sia per i lavoratori dell’azienda che per i visitatori esterni

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 46.
Prevenzione incendi

  1. La prevenzione incendi e’ la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita’ delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
  1. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumita’ dei lavoratori.
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu’ decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare:
    1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature  antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
    protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
  1. Fino
    all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
  1. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14,
    comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti,  presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attivita’ di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attivita’ di assistenza.
  1. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attivita’ di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.
  1. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo Nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il Servizio Offerto

La PcAlive Consulting offre la consulenza nella redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, nonché la redazione e stampa della Planimetria di Esodo.

La lavorazione comprende una pianificazione degli step necessari per il corretto mantenimento dei dispositivi antincendio con relativo registro, la pianificazione delle operazioni da compiere in caso di emergenza al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro, la redazione dettagliata della piantina di sicurezza con relative vie di Fuga.

Le Sanzioni

1) Omessa adozione di  misure di prevenzione incendi per la tutela dell’incolumità dei lavoratori

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 5.000 Euro

2) Omessa installazione di segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXXII del DLgs. 81/08

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 10.000 Euro

3) Omessa formazione dei lavoratori, sotto forma di istruzioni precise, in merito al significato della segnaletica di sicurezza, ed ai comportamenti da seguire

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 10.000 Euro

4) Omessa Valutazione dei Rischi

Arresto da 4 a 8mesi o sanzione da 5.000  a 15.000 Euro

5) Omessa predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione; omessa adozione di misure per il controllo delle situazioni d’emergenza ed istruzioni ai lavoratori per l’abbandono del luogo di lavoro

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 5.000 Euro

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