L’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal decreto legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021. Ricordiamo che Il green pass (base) si ottiene con vaccinazione , guarigione da Covid o tampone negativo.
Da qualche giorno, il GP serve anche per accedere ai cosiddetti servizi della persona – come parrucchieri, barbieri e centri estetici – oltre che per visitare una persona in carcere. Dal primo febbraio, il certificato base servirà inoltre per accedere a uffici pubblici, poste e banche, e per entrare nella maggior parte dei negozi salvo quelli considerati essenziali.( In quest’ultima lista, rientrano i supermercati, i negozi di alimentari, di articoli medicali o igienico-sanitari, oltre che quelli di animali domestici farmacie, parafarmacie, edicole, benzinai, ottici e mercati all’aperto. Senza il pass si potrà andare inoltre negli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per denunciare un reato o chiedere un intervento a tutela dei minori)
Il Super Green Pass si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione. Dallo scorso 10 gennaio è obbligatorio per accedere a moltissimi luoghi, come musei, mostre e ristoranti (sia all’aperto che al chiuso), per entrare negli alberghi, per assistere a competizioni sportive e spettacoli al chiuso o all’aperto, per usare mezzi di trasporto pubblici e per partecipare a feste, fiere e congressi. Questo tipo di certificato è richiesto anche per accedere a piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, nonché agli impianti sciistici
L’ultimo tipo di certificato è il Green pass booster o “Mega green pass”. Come ricorda il governo, dallo scorso 30 dicembre e fino al 31 marzo 2022 solo chi ne è munito può accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per fare visita a un familiare o un amico
Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo”, specifica il governo, “potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2
Per quanto riguarda la scadenza del Green Pass il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio la certificazione verde sia valida sei mesi, ma probabilmente si interverrà per renderlo valido senza limiti, salvo nuove valutazioni dell’Aifa e dell’Ema sulla quarta dose
RIEPILOGO DELLE NORME
Il decreto Festività DL 221 prevede in relazione al Green pass nel settore lavorativo le seguenti novità :
2. Riduzione della durata del Green pass a 6 mesi invece che 9, a partire dal 1 febbraio 2022.
Il decreto legge 1 2022 pubblicato in Gazzetta il 7 gennaio introduce invece:
A. Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall’8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022.
B. Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.
Il decreto 1 2022 inoltre amplia a tutte le aziende, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti, la possibilità dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.
Il contratto è rinnovabile piu volte fino al termine , anche questo ampliato, del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Novità conversione dl 172 2021: green pass nei luoghi di lavoro
VALIDITA’ GREEN PASS Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.
LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore mentre l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS La legge aveva prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato (ora senza limiti dimensionali) possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta puo essere di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilita di essere rinnovato piu volte. Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservzione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non puo rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
SANZIONI RIDOTTE: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’: nonostante le critiche del Garante per la privacy viene previsto che i dipendenti possano « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza, senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.
Obblighi vaccinali e sanzioni nei luoghi di lavoro ll decreto legge 172-2021 ha introdotto dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori , oltre ai sanitari e al personale socio sanitario delle RSA già obbligato , ovvero:
tutto il personale della scuola,
personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),
tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e
personale degli Istituti penitenziari.
Si ricorda che l’inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto.
Il nuovo decreto 1 2022 prevede anche una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro. La sanzione sarà irrogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del ministero della Salute.
Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro che si raddoppia in caso di reiterazione e che si applicherà ai lavoratori over 50 tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato.
Precisazioni sulle verifiche del green pass nei luoghi di lavoro
Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17.12.2021 ha precisato che il green pass dei lavoratori deve essere controllato anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare ” la perdurante validità della certificazione”. Non viene specificata comunque la periodicità con cui va effettuato il controllo. Il provvedimento prescrive inoltre l’obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di supergreen pass, ovvero la certificazione che indica l’avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID . Per questo tipo di verifica INPS ha modificato le funzioni della piattaforma GREENPASS 50+ aprendola ora anche alle aziende con meno di 50 dipendenti e a quelle pubbliche aderenti a NOIPA. La piattaforma consente infatti anche la ricezione della notifica da parte della piattaforma del ministero della salute “DGC” di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente .
Nel servizio “GreenPass50+”, quindi il datore di lavoro ha possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia:
ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass “base”; o ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale; o con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale (sueprgreen pass) per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass ” base” per la restante parte dei propri dipendenti.
In merito l’istituto ha pubblicato il messaggio 4529 /2021, in cui specifica anche che:
il controllo del green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre
la verifica del supergreen pass, cioe dell’avvenuta vaccinazione può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.
Per un’attenta analisi delle attrezzature e delle macchine presenti in Azienda è opportuno che la valutazione “comprenda almeno:
un elenco delle macchine/impianti e “relativa collocazione planimetrica in azienda (layout), da inserire nel documento di valutazione dei rischi (DVR);
un’analisi completa dei requisiti di sicurezza di tutte le macchine/impianti e, nel caso in cui si rilevino delle carenze/non conformità, si dovrà provvedere al loro adeguamento. Tale strumento può risultare utile per verificare le carenze palesi delle macchine, cioè quelle che un tecnico valutatore in possesso d’idonea conoscenza della legge e delle norme, è in grado di rilevare con un esame di tipo ordinario, a vista;
una relazione di valutazione complessiva che prenda in considerazione la macchina/impianto nel suo contesto (postazioni operatore, ambiente) e che individui le misure tecniche e organizzative per la riduzione del rischio residuo (ad es. piano di miglioramento) qualora necessarie”.
Quando la valutazione dei rischi riscontra delle non conformità
Si indica poi che al termine della valutazione “è opportuno che sia espresso un giudizio sulla idoneità dell’utilizzo della macchina nelle condizioni previste ed accertate ed elaborato un eventuale piano di adeguamento”.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che nella valutazione dei rischi, “al fine di evitare l’eventuale insorgenza di situazioni di pericolo, devono essere valutate anche tutte le attività accessorie effettuate sulla macchina”, quali:
Attrezzaggio;
Regolazione;
Controllo / ispezione;
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Pulizia.
In ogni caso le disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008 “sono un utilissimo riferimento per una completa valutazione dei rischi”.
È chiaro che qualora dalla valutazione dei rischi emergessero delle non conformità che possono pregiudicare la salute e la sicurezza, il datore di lavoro deve mettere la macchina fuori servizio” (una macchina s’intende fuori servizio “quando non è collegata alle fonti di energia ed è identificata da apposita cartellonistica, dandone informazione ai lavoratori”) predisponendo “un piano di adeguamento per sanare le criticità riscontrate”.
In tale ottica l’adeguamento, “meglio se concordato con il costruttore,” dovrà essere effettuato nel rispetto dei RES (macchine con marcatura CE) e nel rispetto dei requisiti generali dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto altresì dello “stato dell’arte” imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del Codice Civile e dall’art.18 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 81/2008”.
Una buona progettazione, un’attenta fabbricazione e una corretta messa in esercizio di macchine rispondenti a requisiti di sicurezza definiti (standard)” riducono considerevolmente i rischi cui sono esposti gli operatori che le utilizzano, “ma non può eliminarli completamente.
I motivi sono diversi:
la complessità tecnologica delle macchine e le loro diverse interazioni con l’uomo rende impossibile progettare con precisione totale;
l’irriducibile differenza tra il progetto (frutto di semplificazione, come la mappa) e la realtà operativa (caratterizzata da variabilità, come il territorio) rende impossibile realizzare quanto progettato con fedeltà assoluta;
la variabilità delle organizzazioni che utilizzeranno le macchine;
l’incessante variabilità del contesto presente in ciascuna organizzazione”.
Si segnala che il tempo, l’usura, le condizioni di trasporto, le condizioni ambientali “sono esempi di fattori che influenzano la variabilità dei materiali di cui sono fatti gli attrezzi e i componenti delle macchine. Se ambienti e materiali sono sottoposti a fattori di variabilità, a maggior ragione questo accade con le persone” e “tra le variabili da tenere presente rientrano, tra l’altro:
il numero delle persone che compongono un gruppo di lavoro;
la preparazione dei diversi componenti il gruppo;
la capacità di coordinazione;
l’accettazione reciproca dei ruoli”.
Certamente la più attenta valutazione dei rischi potrà comprendere tutte le disposizioni specifiche che comprendano ogni circostanza operativa e nemmeno l’attuazione più scrupolosa delle misure di prevenzione e protezione individuate potrà mai azzerare il rischio residuo, rischio presente nelle anomalie di funzionamento delle attrezzature, nella variabilità delle circostanze ambientali . Il rischio residuo è quella quota di rischio che rimane dopo che sono state adottate tutte le prevedibili misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e procedurale;
Dunque la salute e la sicurezza non sono “obiettivi statici, che vengono raggiunti una volta per tutte, ma esiti emergenti dalla continua interazione tra la prestazione lavorativa” e le “variazioni del contesto in cui è resa”.
È necessario, quindi, sostenere gli operatori a gestire con consapevolezza le variabilità delle prestazioni lavorative dando rilievo all’informazione e alla formazione dei lavoratori allo scopo d’influire sul loro comportamento, aspetto che oggi costituisce il fattore causale prevalente per gli infortuni e le malattie professionali nei luoghi di lavoro . Tuttavia l’esperienza maturata nel campo dell’educazione alla salute” dimostra come “la sola conoscenza dei rischi non sia sufficiente ad indurre comportamenti sicuri e che, invece, sia necessario far leva sulle abilità personali, sociali e di self-management per modificare il proprio comportamento verso stili di vita più salutari”.
L’obiettivo di apprendimento non è imparare a fare la cosa giusta nel modo migliore in un utopistico mondo costante e sempre uguale a se stesso, ma imparare a osservarsi mentre si fa quello che è necessario fare in un contesto reale in continuo cambiamento”.
Si ricorda, infine, che la corretta e tempestiva segnalazione di situazioni d’insicurezza non previste e accidentali può emergere, oltre che dagli operatori, anche attraverso l’utilizzo di strumenti per l’osservazione diretta e gli audit programmati e registrati dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.
Partner Esterni per Visite Mediche e Protocollo Sanitario
Il protocollo di sorveglianza sanitaria è uno strumento fondamentale per il medico competente e per l’attività di medicina del lavoro con lo scopo finale di mantenere sotto controllo lo stato di salute del lavoratore in base ai rischi specifici e correlati all’attività svolta. In base alla valutazione dei rischi ed eventuali sopralluoghi svolta dal medico competente verranno stabiliti i protocolli sanitari. Nel protocollo sanitario viene indicato quali sono gli esami clinici e/o esami strumentali a cui sottoporre il lavoratore e la frequenza con la quale devono essere eseguiti a seconda del tipo di attività svolta dal lavoratore ed i rischi a cui è sottoposto. Come già accennato che per stabilire il protocollo sanitario e la periodicità degli accertamenti sanitari ci deve basare sui risultati della valutazione dei rischi. Nella preparazione del protocollo sanitario il medico competente deve tener conto degli obblighi legislativi che prevedono degli accertamenti da eseguire e delle periodicità da rispettare. I protocolli sanitari devono essere intesi come una linea guida principale, integrata dal parere del medico competente nominato dal datore di lavoro. Il medico competente può modificare o aggiungere sia il tipo degli esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche che nella periodicità, ovviamente mirato ai rischi lavorativi del lavoratore evidenziati nel documento di valutazione dei rischi. Secondo il comma 1 dell’art.41 DLgs. 81/08 la sorveglianza sanitarie è effettuata dal medico competente.
1) Nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’articolo 6 [esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica ( rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) biologica].;
2) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi è conveniente comunque effettuare in qualsiasi caso la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 176.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo e’ biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore e’ sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attivita’ svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Il Servizio Offerto
La sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente, comprende:
a. la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b. la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
c. la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d. la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e. la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
g. la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
h. le visite mediche preventive svolte in fase presuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
e non possono essere effettuate:
• per accertare stati di gravidanza;
• negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche vengono effettuate a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le visite sono inoltre finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Bisogna comunque sottolineare che la sorveglianza sanitaria non può essere ritenuta uno strumento della prevenzione: per quanto una diagnosi possa essere effettuata precocemente al momento dell’individuazione della malattia la stessa risulta essere già in atto. Strumenti della prevenzione devono dunque essere l’eliminazione o la riduzione al minimo dell’esposizione a fattori di rischio.
Sanzioni
La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con a sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.
1) Mancanza di controlli sanitari per i lavoratori addetti ad attività per le quali la Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute; Mancanza di adozione di misure protettive per i lavoratori.
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 516,46 a 2.582,28 euro
2) Mancata richiesta di osservanza da parte del Medico competente degli obblighi previsti dal presente Decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 euro
Servizio Interno
Il decreto legislativo 81/08 (all’art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi”) prescrive ad ogni datore di lavoro di effettuare la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e la rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori In sostanza viene introdotto “ufficialmente” il concetto di salute della dimensione psicologica e sociale dei lavoratori. Lo sviluppo del benessere lavorativo e l’attenzione alla dimensione psico-sociale dei collaboratori diventa un obbligo normativo del datore di lavoro. La natura di tali valutazioni, non effettuabili per mezzo di sistemi meccanicistici, necessita della partecipazione attiva di tutti gli attori del sistema di prevenzione e protezione interna (Datore di Lavoro, Dirigenti/Preposti, RSPP, Medico Competente, RLS, Lavoratori)
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche’ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche’ quelli connessi alle differenze di genere, all’eta’, alla provenienza da altri Paesi.
ART. 18
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi” sono aggiunte le
seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”; b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente: “1-bis. La valutazione dello stress
lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e
comunque,
anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.”
I nostri servizi prevedono l’integrazione del Documenti di
Valutazione rischio con le analisi contestuali strutturali dell’azienda
nonché la redazione delle eventuali linee guida correttive o di
miglioramento dei parametri di stress. I servizi di adeguamento sono
eseguiti, coordinati e validati da personale medico della medicina del
lavoro altamente qualificato. Esso si sviluppa in due fasi:
1) Analisi del contesto – colloqui con la direzione predisposizione
degli strumenti di analisi (questionari,interviste,analisi
diretta,valutazioni soggettive metodologie trasversali)
2) gestione del rischio finalizzato all’elaborazione di misure di
prevenzione e riduzione dei fattori di rischio individuati
specificamente mirati alla fattispecie evidenziati nella prima fase di
valutazione.
1) Mancata Valutazione dello Stress Lavoro Correlato all’interno dell’azienda.
Arresto da quattro a otto mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Partner Esterni per Rilevamento e Certificazione
FONOMETRIA
(Interna & Esterna)
Fra i tanti nuovi fattori di rischio che devono essere
obbligatoriamente valutati in tutte le imprese rientra anche quello
dell’esposizione dei lavoratori al rumore. Infatti l’eccessiva
“convivenza” con alti livelli sonori può provocare una serie di danni
uditivi ed extrauditivi. Il più evidente e certamente conosciuto è
l’ipoacusia che comporta la diminuzione delle facoltà uditive. Non è
questa la sede per approfondire l’aspetto fisiologico e sanitario, ma va
comunque evidenziato che possono emergere problemi anche all’apparato
cardiovascolare e gastrointestinale, proprio per una elevata e non
corretta esposizione al rumore. Sulle modalità di valutazione di questo
rischio sono sorti numerosi equivoci legati alla libera interpretazione
personale di un testo normativo (D.Lgs. 277/1991 artt. 39 e seguenti)
invece chiarissimo. Molti ritengono che non essendo presente in azienda
un rumore cosiddetto “molesto” non sia necessario procedere ad ulteriori
verifiche. La legge, invece, fornisce precise indicazioni sulla
metodologia da applicare per misurare il rumore, indica quali sono gli
strumenti idonei, le formule da utilizzare per eseguire il calcolo
dell’esposizione personale e quali azioni intraprendere in relazione al
livello di rumore calcolato. Quindi non basta non “sentire” il rumore,
occorre “misurarlo” avvalendosi di tecnici competenti e di strumenti
idonei (fonometri omologati); i valori
sono indicati in decibel (dB) per il picco assoluto di esposizione ed in
db(A) per la misura dell’esposizione media. Solo così potrà essere
correttamente definito il livello di rischio a cui è esposto ogni
singolo lavoratore, in funzione delle mansioni svolte. I valori di picco
non possono assolutamente superare i 140 dB, mentre l’esposizione media
ponderata dovrebbe essere inferiore a 80 dB(A). In caso di valori
superiori occorre intraprendere delle azioni di prevenzione e
protezione.
LUXOMETRIA e MICROCLIMA
Microclima
Il microclima é l’insieme dei fattori (es. temperatura, umidità, velocità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro. Considerando che la maggior parte della popolazione urbana trascorre il 75-80% del tempo all’interno di edifici chiusi, è facilmente intuibile quale importanza rivesta la qualità del microclima per il benessere dell’uomo. L’organismo umano deve mantenere sempre una costanza termica; variazioni della temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche. Il corpo umano deve inoltre difendersi dal calore assunto dall’ambiente, o dal calore emanato per radiazione da oggetti con temperatura superiore alla propria (masse più calde, sole, suolo riscaldato, ecc.). E’ chiaro quindi che la temperatura dell’aria e la presenza di masse radianti rivestono grande importanza nella valutazione del microclima.
Luxometria
L’illuminazione rappresenta uno dei principali fattori ambientali atti ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro. Una corretta illuminazione, oltre a contribuire all’incremento della produttività, riveste grande importanza della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Valori di illuminazione errati, sia in difetto che in eccesso, oltre ad agire negativamente sulla componente psichica del lavoratore con disaffezione dal lavoro e conseguente scadimento delle capacità lavorative, possono produrre disfunzioni dell’organo della vista. L’illuminazione dei luoghi di lavoro deve essere ottenuta per quanto è possibile con luce naturale poiché essa è più gradita all’occhio umano, e quindi meno affaticante e possiede una discreta azione germicida grazie alla sua componente ultravioletta. In ogni caso, tutti i locali e i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguata luce artificiale per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La luce solare diretta è sconsigliabile negli ambienti di lavoro in quanto determina abbagliamento o fastidiosi riflessi. L’illuminazione degli ambienti di lavoro (espressa in lux) deve essere ovviamente valutata sulla base delle varie attività lavorative.
EMISSIONI ATMOSFERICHE
Le Ditte hanno l’obbligo di:
– presentare domanda di autorizzazione per nuovi impianti e per modifiche di impianti esistenti ai sensi dell’art. 269 e dell’art. 275 con procedura ordinaria
– comunicare le modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 269 comma 8
– comunicare i cambiamenti di ragione sociale
Le Ditte hanno facoltà di:
– comunicare la presenza di impianti/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1
– aderire alle autorizzazioni a carattere generale rilasciate dalla
Provincia di P per particolari categorie di impianti/attività ai sensi
dell’art. 272 comma 2
DURATA AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni hanno validità 15 anni.
La domanda di RINNOVO per gli impianti autorizzati con procedura ordinaria deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
PROROGHE
La richiesta di proroghe deve essere sempre esaurientemente e tecnicamente motivata e deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per permettere all’Amministrazione di valutarla e dare l’assenso; si ricorda che in mancanza di assenso scritto resta in vigore la scadenza originariamente prevista, NON vale il silenzio assenso.
RISCHIO RADON
Il radon (Rn) è un gas inerte e radioattivo di origine naturale. È un prodotto del decadimento nucleare del radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa. Il radon è inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai nostri sensi. Se inalato, è considerato molto pericoloso per la salute umana poiché le particelle alfa possono danneggiare il Dna delle cellule e causare cancro al polmone.
Il radon è presente in tutta la crosta terrestre. Si trova nel
terreno e nelle rocce ovunque, in quantità variabile. Il suolo è la
principale sorgente del radon che arriva in casa. I materiali edili che
derivano da rocce vulcaniche (come il tufo), estratti da cave o
derivanti da lavorazioni dei terreni, sono ulteriori sorgenti di radon.
Essendo un gas, il radon può spostarsi e sfuggire dalle porosità del
terreno disperdendosi nell’aria o nell’acqua. Grazie alla forte
dispersione di questo gas in atmosfera, all’aperto la concentrazione di
radon
non raggiunge mai livelli elevati ma, nei luoghi chiusi (case, uffici,
scuole ecc) può arrivare a valori che comportano un rischio rilevante
per la salute dell’uomo, specie per i fumatori. Valori di riferimento e
normativa Molti Paesi hanno emanato delle normative o raccomandazioni
per far sì che i livelli di concentrazione del radon non superino
determinati valori di riferimento, detti anche “livelli di azione”.
Nelle abitazioni: esistono valori di riferimento tra 150 e 1000 Bq/metro
cubo, ma la maggior parte dei Paesi
li ha fissati tra 200-400 Bq/metro cubo. Molte nazioni hanno adottato
valori di riferimento unici per case già costruite ed edifici da
costruire. Per esempio: Stati Uniti 150 Bq/metro cubo, Inghilterra e
Irlanda 200 Bq/ metro cubo, Germania 250 Bq/metro cubo, Svezia 400
Bq/metro cubo. In realtà, nel 1990 la Commissione europea ha stabilito
due valori di riferimento per la concentrazione di radon, superati i
quali è raccomandato un intervento di bonifica: 400 Bq/metro cubo per
gli edifici già esistenti e 200 Bq/metro cubo per quelli ancora da
costruire. In Italia, non essendoci ancora una normativa nazionale
(prevista tra le azioni del Piano nazionale radon), si può per ora far
riferimento alla citata Raccomandazione CEC 90/143. negli ambienti di
lavoro: in Italia, con il Decreto legislativo 26/05/00 n. 241, si è
fissato un livello di 500 Bq/ metro cubo, superato il quale il datore di
lavoro deve valutare in maniera più approfondita la situazione e, se il
locale è sufficientemente frequentato da lavoratori, intraprendere
azioni di bonifica.
La concentrazione di radon deve essere misurata in tutti i luoghi di lavoro sotterranei. Inoltre, le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) devono fare una mappatura del territorio per individuare le zone più a rischio e in cui è necessario misurare la concentrazione di radon anche nei locali non sotterranei, con priorità per i locali seminterrati e al piano terra:
• nell’acqua potabile: le linee guida fornite dall’Oms e dalla
Commissione europea raccomandano un’intensificazione dei controlli se la
concentrazione di radon nelle riserve di acqua potabile supera i 100
Bq/litro. Gli Stati Uniti hanno proposto un limite massimo di 159
Bq/litro per le riserve private d’acqua. La Commissione europea
raccomanda azioni immediate oltre i 1000 Bq/litro. In Italia, il
Consiglio superiore di sanità ha raccomandato che la concentrazione di
radon nelle acque minerali e imbottigliate non superi i 100
Bq/litro (32 Bq/litro per le acque destinate ai bambini e ai lattanti).
Gli interventi possibili Anche se non è possibile eliminare del tutto il radon dagli ambienti in cui si vive, ci sono diversi modi (con diversa efficacia) per ridurne la concentrazione nei luoghi chiusi, tra cui:
• depressurizzare il suolo, realizzando sotto o accanto la superficie
dell’edificio un pozzetto per la raccolta del radon, collegato a un
ventilatore. In questo modo, si crea una depressione che raccoglie il
gas e lo espelle nell’aria esterna all’edificio
• pressurizzazione dell’edificio: aumentando la pressione interna, si può contrastare la risalita del radon dal suolo.
• migliorare la ventilazione dell’edificio Fondamentale è, poi, fare in
modo che per le nuove costruzioni si adottino criteri anti-radon, come
sigillare le possibili vie di ingresso dal suolo, predisporre un vespaio
di adeguate caratteristiche cui poter facilmente applicare, se
necessario, una piccola pompa aspirante ecc.
RISCHIO CHIMICO
D.Lgs 626/94: Rischio chimico
Il D.Lgs. 25 del 02 Febbraio 2002 già in vigore da Giugno 2002 rappresenta un’importante modifica alla normativa attuale in materia di sicurezza sul lavoro. Il testo di tale decreto, integrato nella 626/94 come “Titolo VII bis”, definisce gli ulteriori criteri di sicurezza da adottare negli ambienti di lavoro, nei confronti dei lavoratori quando quest’ultimi possono trovarsi esposti a pericoli derivanti da un agente chimico. Da ciò ne conseguono due importanti precisazioni;
1. nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi cosa sia esso sostanza o preparato di natura chimica che rappresenta un pericolo per il lavoratore; pertanto rientrano all’interno del campo di applicazione di questo decreto anche quelle sostanze già prese in considerazione dalla Legge italiana come il piombo e le sostanze cancerogene in generale, (tuttavia il presente decreto non sostituisce le disposizioni specifiche in materia di agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma le integra), sia quelle sostanze che pur non essendo pericolose per loro stessa definizione possono comunque rappresentare un pericolo in determinate condizioni, come ad esempio l’acqua bollente o l’azoto liquido;
2. nella valutazione del rischio a cui sono soggetti
i lavoratori, bisogna tener presente tutte le attività connesse al
processo produttivo, come il trasporto, la manutenzione o la produzione
di scarti di lavorazione che possono determinare una particolare
esposizione per certi lavoratori. Ne deriva perciò che molte aziende,
pur non essendo per definizione aziende chimiche, rientrano comunque
all’interno del campo di applicazione del presente decreto, come ad
esempio le piccole e medio imprese che adoperano determinati agenti
chimici per la pulizia dei locali e delle attrezzature di lavoro o come
officine meccaniche, in cui i lavoratori sono esposti a fumi di
saldatura per effetto dell’attività svolta.
Da precisare che sono esclusi dalla presente normativa l’amianto, gli
agenti chimici (sostanze e preparati) pericolosi per l’ambiente ed
alcune attività di trasporto internazionale di agenti chimici
pericolosi, in quanto ben definiti da specifica normativa.
Il datore di lavoro, prima di iniziare una qualsiasi attività
produttiva, o quando sono avvenuti notevoli cambiamenti tali da
modificare l’esposizione dei lavoratori, deve effettuare una valutazione
del rischio a cui possono essere esposti i dipendenti tenendo in
considerazione alcuni parametri. Verificati tutti questi parametri, il
datore di lavoro deve giungere alla conclusione se l’esposizione a cui
sono soggetti i lavoratori comporta un rischio moderato o non moderato
per la loro sicurezza. Il concetto di moderato lascia però ampia
interpretazione al datore di lavoro sulla reale entità del rischio a cui
possono essere soggetti o meno i lavoratori. Infatti, fatta eccezione
per il piombo, per cui viene definita un’esposizione limite espressa
come media ponderata nell’arco di una settimana lavorativa di 40 ore di 8
ore per giornata lavorativa pari a 0,075mg/m3 al di sotto della quale
si può considerare il rischio moderato; per tutti gli altri agenti
chimici non esistono valori definiti dalla Legge italiana. Ne deriva
perciò, un’estrema soggettività nell’interpretazione del rischio da
parte del datore di lavoro che, per affrontare correttamente la
valutazione del rischio dovrebbe ricorrere a misurazioni specifiche per
ciascun agente chimico o ricorrere a software specifici. Le stesse
misurazioni non sono però sufficienti a definire la reale modestia del
rischio chimico poiché i valori limite di TLV (Threshold Limit Value
ovvero Valore Limite di Soglia) esprimono la soglia oltre la quale
esiste un rischio concreto per il lavoratore e perciò ben al di sopra di
quello che è il concetto di moderato.
Il D.Lgs. 25 del 02 Febbraio 2002 già in vigore da Giugno 2002
rappresenta un’importante modifica alla normativa attuale in materia di
sicurezza sul lavoro. Il testo di tale decreto, integrato nella 626/94
come “Titolo VII bis”, definisce gli ulteriori criteri di sicurezza da
adottare negli ambienti di lavoro, nei confronti dei lavoratori quando
quest’ultimi possono trovarsi esposti a pericoli derivanti da un agente
chimico. Mettere a norma la propria azienda non è particolarmente
difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di
consulenza.
RISCHIO AMIANTO
Per molti anni il rischio di esposizione alle fibre di amianto è stato legato soltanto ai lavoratori del settore; solo a partire dagli anni ottanta l’attenzione si è spostata sulle esposizioni non professionali e sulla possibilità di considerare l’amianto un contaminante ambientale. Sulla base di queste considerazioni, oltre alla Legge 257/92, che vieta nel nostro paese l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati emanati alcuni decreti e circolari applicative con l’obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e coperture. La messa al bando dell’utilizzo delle fibre naturali di amianto ha determinato che oggi solo gli operatori addetti allo smaltimento dei prodotti contenenti asbesto o alla bonifica degli ambienti, in cui è stato applicato, risultano professionalmente esposti.
RISCHIO VIBRAZIONI
Con Decreto Legislativo n. 187 del 19 agosto 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2005, emanato in esecuzione della
Legge Delega n. 306 del 31.10.2003, lo Stato italiano ha dato attuazione
alla Direttiva 2002/44/CE in materia di tutela della salute dei
lavoratori rispetto al rischio “vibrazioni”. Il D. Lgs. n. 187 del 19
agosto 2005 al pari della Direttiva, il cui contenuto (salvo pochissime
modifiche) riproduce integralmente, si pone l’obiettivo di salvaguardare
non solo la salute e la sicurezza del lavoratore
nella sua individualità, ma anche di creare una piattaforma di
protezione minima per un rischio professionale che determina annualmente
il 5% delle malattie professionali indennizzate dall’INAIL.
CAMPO DI APPLICAZIONE della norma sono tutte le attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche che l’art. 2 distingue, in ragione della possibile patologia conseguente, in:
1) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, quelle “vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
2) vibrazioni trasmesse al corpo intero, quelle “vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.
Al fine della valutazione del rischio, inoltre, il datore di lavoro deve tener conto:
1) del livello, del tipo e della durata della esposizione, ivi inclusa l’esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
2) dei valori limite di esposizione e dei valori di azione sopra indicati;
3) degli eventuali effetti sulla sicurezza e sulla salute di lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
4) degli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza
dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e
l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
5) delle informazioni fornite dal costruttore;
6) dell’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre il rischio;
7) del prolungamento del periodo di esposizione;
8) delle condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
9) delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
RISCHIO BIOLOGICO
I soggetti esposti a rischio biologico possono contrarre una malattia infettiva, ossia una forma morbosa, determinata da un agente biologico capace di penetrare, moltiplicarsi e produrre effetti dannosi in un organismo vivente, e che successivamente è in grado di allontanarsi da esso e di penetrare in altri organismi. Le più frequenti modalità di contaminazione in un laboratorio biologico sono rappresentate da: inoculazione di materiale infetto attraverso la cute generalmente per cause accidentali, ingestione di materiale infetto per aspirazione diretta di liquidi infetti durante la pipettatura a bocca o per contaminazione delle mani, formazione di aerosol conseguente all’apertura di contenitori, di provette e capsule di Petri o all’impiego di agitatori, siringhe, centrifughe. La protezione da agenti biologici è regolata dal Titolo X del D. Lgs 81/08. Le norme contenute si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
Ai sensi di legge si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. Gli agenti biologici vengono classificati in quattro gruppi, per rischio crescente di infezione. Gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori sono condizionati dalla differente patogenicità dei microrganismi. Gli adempimenti sono diversi a seconda che si utilizzino agenti biologici rispettivamente dei gruppi 2 e 3 da un lato e 4 dall’altro. Per le attività che contemplano l’uso di agenti biologici devono essere attuate misure tecniche, organizzative, e procedurali per evitare o ridurre al minimo l’esposizione. Gli addetti alle attività per le quali vi sia un rischio per la salute dovuto ad esposizione ad agenti biologici devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Servizio Interno
A chi si riferiscono i rischi particolari per i quali si applica sempre l’obbligo di elaborare il DUVRI? Al committente o all’appaltatore?
Con l’art. 26 il legislatore ha inteso tutelare dai rischi interferenziali aggiuntivi a quelli della propria attività, tutti quei lavoratori, indipendentemente se dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice o del committente, che si trovano ad operare congiuntamente o contemporaneamente in quei luoghi di lavoro disponibili giuridicamente ad un datore di lavoro (sia esso committente o presso il quale deve essere eseguito il contratto). Esiste, quindi, sempre l’obbligo dell’elaborazione del DUVRI “senza sconti” quando si è in presenza di rischi interferenziali derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di altri rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell’allegato XI, indipendentemente se tali rischi siano già presenti o vengano introdotti in quei luoghi di lavoro.
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 26.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”
Il Servizio Offerto
Con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell’azienda madre. Spetta, infatti, a costui, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro
Il nostro servizio di redazione è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.
E’ Altresì necessario far riferimento al DVR nella redazione del DUVRI.
Le Sanzioni
LE NUOVE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SUL DUVRI E I COSTI DELLA SICUREZZA NELL’APPALTO E IL CONTRATTO D’OPERA (ART. 26)
• Mancata allegazione del DUVRI al contratto • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro (si applica anche in caso di mancata consegna al RLS) (art. 55, comma 4, lett. a) • Mancata conservazione del DUVRI nell’U.P. • Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro (art. 55, comma 4, lett. a) • Mancata indicazione dei costi per la sicurezza nel contratto di appalto, subappalto e somministrazione • Il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Servizio Interno
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è’ un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative ad uno specifico cantiere ,valutando i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa. Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla quindi di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un’integrazione; quando non c’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo
98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui,
dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l’idoneità’ tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo e’ sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, e’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.
Il Servizio Offerto
Quello che offriamo noi della PcAlive Consulting è un servizio di redazione del documento che raccoglie tali informazioni e che va presentato in fase di Controlli da parte delle Autorità, comprensivo dell’individuazione dei rischi presenti nel cantiere, dei pericoli legati ai rischi che gravano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori definizione delle procedure operative da seguire per eliminare, ridurre o controllare i rischi e pericoli.
Il nostro servizio di redazione è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.
E’ Altresì necessario far riferimento al DVR nella redazione del POS.
Le Sanzioni
Per la violazione dell’Art. 90 sono previste le seguenti sanzioni:
1) Se non designano il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese. Violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
2) Se non verificano l’idoneita’ tecnico-professionale, di tutte le imprese presenti in cantiere, con le modalità di cui all’allegato XVII, se non corrispondono alle imprese subappaltatrici quanto previsto dalla Legge. Violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
3) Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c);
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
Servizio Interno
Il D.Lgs. 81/2008 così come stabilito dal DM 10 marzo 1998 determina
l’obbligatorità da parte del datore di lavoro di aziende con più di 10
dipendenti della valutazione delle emergenze e della conseguente
redazione del Piano di emergenza e di evacuazione.
Tale Piano non è altro che un documento in cui sono descritti i
comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza di vario tipo
(incendio, alluvione, crollo di edifici, esplosione, etc.) e che
contiene tutte le misure operative per farvi fronte.
Il Piano contiene anche i nominativi delle persone responsabili
incaricate dell’azienda ed esso và diffuso a tutti i lavoratori in modo
che siano in grado di reagire prontamente evacuando l’edificio e
chiamando i soccorsi in caso di necessità.
Parte integrante di un buon Piano di emergenza ed evacuazione è il
Registro dei controlli antincendio, un registro nel quale andranno
annotati periodicamente i controlli e le verifiche effettuate dal
personale incaricato (il Responsabile dei controlli antincendio) sui
presidi antincendio (estintori, idranti, segnalatori, uscite di
emergenza, etc.) presenti.
Infine dovranno essere presenti nei punti strategici e ben visibili le
Piantine di evacuazione, utili sia per i lavoratori dell’azienda che per
i visitatori esterni
Art. 46.
Prevenzione incendi
La PcAlive Consulting offre la consulenza nella redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, nonché la redazione e stampa della Planimetria di Esodo.
La lavorazione comprende una pianificazione degli step necessari per il corretto mantenimento dei dispositivi antincendio con relativo registro, la pianificazione delle operazioni da compiere in caso di emergenza al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro, la redazione dettagliata della piantina di sicurezza con relative vie di Fuga.
1) Omessa adozione di misure di prevenzione incendi per la tutela dell’incolumità dei lavoratori
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 5.000 Euro
2) Omessa installazione di segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXXII del DLgs. 81/08
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro
3) Omessa formazione dei lavoratori, sotto forma di istruzioni precise, in merito al significato della segnaletica di sicurezza, ed ai comportamenti da seguire
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro
4) Omessa Valutazione dei Rischi
Arresto da 4 a 8mesi o sanzione da 5.000 a 15.000 Euro
5) Omessa predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione; omessa adozione di misure per il controllo delle situazioni d’emergenza ed istruzioni ai lavoratori per l’abbandono del luogo di lavoro
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 5.000 Euro
Servizio Interno
Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è quel documento che la legge (in particolare il DLgs 81/08) ha imposto a tutte le aziende come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutelare così la salute dei lavoratori. Si tratta quindi di un documento obbligatorio (è imposto per legge e la mancata presenza di esso all’interno dell’azienda comporta sanzioni e responsabilità), che deve essere tenuto in azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza.
Il DVR è anzi tutto un documento dinamico, e va sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo. Ovviamente sarà necessario rielaborare una valutazione dei rischi ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, quando vengono addotte nuove attrezzature, quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro e nell’organigramma delle risorse umane da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta’, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a)
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l’attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle
misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale
che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione
del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle
mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare
le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Il Servizio Offerto
Quello che offriamo noi della PcAlive Consulting è un servizio di redazione del documento valutazione rischi completo che non ti comporta nessuna ulteriore spesa o attività, comprensivo di tutte quelle attività funzionali alla stesura del DVR. Offriamo: attività di individuazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro valutazione dei pericoli legati ai rischi che gravano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori definizione e pianificazione degli interventi da attuare per eliminare, ridurre o controllare i rischi e pericoli indicazione di tutte quelle figure che la legge obbliga a indicare nel documento: medico competente, RSPP, RLS, compilazione materiale del documento ed eventuali revisioni future.
Il nostro servizio di redazione documento valutazione rischi è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.
Le Sanzioni
Per la violazione dell’Art. 28 sono previste le seguenti sanzioni:
1) Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
2) Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
3) Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
Ammenda da 3.000 a 9.000 euro
4) Mancanza della individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
5) Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
Ammenda da 3.000 a 9.000 euro
6) Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro