DPR n.459/96 (recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE)
Nel corso di un sopralluogo le autorità competenti possono sanzionare un Datore di Lavoro se riscontrano la presenza di una macchina acquistata prima dell’entrata del DPR n.459/96(recepimento
della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE) sprovvista di dispositivi di
protezione degli organi lavoratori, di cui all’allora art.41 e 68 del
DPR n° 547/55 (art.4, comma, 5 dlgs 626/94 s.m.e.i).
Le macchine che venivano immesse sul mercato o messe in servizio,
da parte del fabbricante o di un suo mandatario dopo il 21 novembre
1996, data di entrata in vigore del citato decreto, di recepimento della
sopra citata direttiva, dovevano essere conformi al dettato dell’allora
DPR.n.459/96, ovvero, provviste della marcatura CE, dell’attestazione di conformità, del libretto di uso e manutenzione e del fascicolo tecnico (descrizione dei rischi e di quelli residui).
Pertanto, per le suddette attrezzature utilizzate prima di questa
medesima data, in mancanza di rispondenza ai suddetti requisiti
essenziali di sicurezza (RES), risulta necessario procedere alle modifiche e/o agli adeguamenti
(più in generale dei dispositivi di comando, interblocchi asserviti,
ripari, protezioni, ecc) che dovranno attualmente risultare conformi
alle specifiche prescrizioni di cui all’Allegato V e di cui all’art.70,
comma, 2 dello medesimo decreto citato.
In tal senso, infatti, è obbligo del datore di lavoro, ai sensi
dell’art. 28 e 29 del dlgs 81/08 s.m.e.i, procedere ad una attenta
analisi e valutazione dei rischi delle macchine, possibilmente basata su
elementi consolidati e di indiscussa validità in termini oggettivi , in
modo da stimare il rischio ed attuare le relative misure di prevenzione
e protezione in modo che risultino compatibili con la completa
sicurezza della macchina stessa rispetto all’utilizzo che viene fatto
nell’ambiente di lavoro.
Il Servizio Offerto
La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per valutare ogni esigenza.
La direttiva macchine comprende i seguenti prodotti:
La PCAlive si avvale di personale di personale qualificato, iscritta negli appositi albi della CC.AA il quale certifica attrezzatura mediante il rilascio di attestato che ne accerti la rispondenza dei dispositivi antinfortunistici utilizzati alle norme specifiche di buona tecnica e agli standard di sicurezza vigenti (es. norme CEN-EN), richiamati dalle norme del citato decreto 81/08.
LE SANZIONI
La legge persegue civilmente e penalmente chi non Marca CE, sia le macchine, che tutti i prodotti che rientrano nelle direttive con obbligo di Marcatura CE. Nella direttiva macchine ciò è espressamente ribadito, potete verificarlo direttamente cliccando su: Direttiva Macchine 2006/42/CE
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