DPR 459/96 – Direttiva Macchine

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DPR 459/96 – Direttiva Macchine

DPR n.459/96 (recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE)

Nel corso di un sopralluogo le autorità competenti possono sanzionare un Datore di Lavoro se riscontrano la presenza di una macchina acquistata prima dell’entrata del DPR n.459/96(recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE) sprovvista di dispositivi di protezione degli organi lavoratori, di cui all’allora art.41 e 68 del DPR n° 547/55 (art.4, comma, 5 dlgs 626/94 s.m.e.i).
Le macchine che venivano immesse sul mercato o messe in servizio, da parte del fabbricante o di un suo mandatario dopo il 21 novembre 1996, data di entrata in vigore del citato decreto, di recepimento della sopra citata direttiva, dovevano essere conformi al dettato dell’allora DPR.n.459/96, ovvero, provviste della marcatura CE, dell’attestazione di conformità, del libretto di uso e manutenzione e del fascicolo tecnico (descrizione dei rischi e di quelli residui).
Pertanto, per le suddette attrezzature utilizzate prima di questa medesima data, in mancanza di rispondenza ai suddetti requisiti essenziali di sicurezza (RES), risulta necessario procedere alle modifiche e/o agli adeguamenti (più in generale dei dispositivi di comando, interblocchi asserviti, ripari, protezioni, ecc) che dovranno attualmente risultare conformi alle specifiche prescrizioni di cui all’Allegato V e di cui all’art.70, comma, 2 dello medesimo decreto citato.
In tal senso, infatti, è obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 e 29 del dlgs 81/08 s.m.e.i, procedere ad una attenta analisi e valutazione dei rischi delle macchine, possibilmente basata su elementi consolidati e di indiscussa validità in termini oggettivi , in modo da stimare il rischio ed attuare le relative misure di prevenzione e protezione in modo che risultino compatibili con la completa sicurezza della macchina stessa rispetto all’utilizzo che viene fatto nell’ambiente di lavoro.

Il Servizio Offerto

La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per valutare ogni esigenza.

La direttiva macchine comprende i seguenti prodotti:

  1.     le macchine
  2.     le quasi macchine
  3.     le attrezzature intercambiabili
  4.     i componenti di sicurezza
  5.     gli accessori di sollevamento
  6.     le catene, funi e cinghie
  7.     i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

 La PCAlive si avvale di personale di personale qualificato, iscritta negli appositi albi della CC.AA il quale certifica attrezzatura  mediante il rilascio di attestato che ne accerti la rispondenza dei dispositivi antinfortunistici utilizzati alle norme specifiche di buona tecnica e agli standard di sicurezza vigenti (es. norme CEN-EN), richiamati dalle norme del citato decreto 81/08.

LE SANZIONI

La legge persegue civilmente e penalmente chi non Marca CE, sia le macchine, che tutti i prodotti che rientrano nelle direttive con obbligo di Marcatura CE. Nella direttiva macchine ciò è espressamente ribadito, potete verificarlo direttamente cliccando su: Direttiva Macchine 2006/42/CE

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