Archivio per Categoria Verifiche ed Ispezioni

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DPR 462/01 – Verifiche Periodiche Messa a Terra

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Dovrebbe essere ormai noto a tutti che dal 23 Gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR del 22/10/2001 n°462. Cos’è  questo DPR 462? E’ un decreto del Presidente della Repubblica che disciplina la verifica degli impianti di Terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione, e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. Cosa ha cambiato nel panorama delle verifiche la sua uscita? niente e tutto.

“Niente” perché comunque le verifiche degli impianti di Terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione erano già obbligatorie come stabilito dal DPR 547 del 1955, “tutto” perché si è concessa la possibilità di effettuare tali verifiche non solo agli organi ispettivi ASL/ARPA ma anche ad organismi certificati dal ministero delle “attività produttive” ,prima. e “sviluppo economico” ora. Si è cercato anche di introdurre altre semplificazioni , o pseudo semplificazioni, di cui parleremo in altri articoli. Vediamo ora di far chiarezza su chi deve effettuare tali verifiche. Il DPR 547 e il 462 parlano di “datore di Lavoro”, questo implica che qualsiasi attività che preveda la presenza di un dipendente sia da considerarsi ad obbligo di verifiche. Da questo obbligo sono escluse tutte le attività “familiari”, ovvero dove i lavoratori impegnati fanno parte dello stesso nucleo familiare, e le attività di soli soci senza la presenza di personale dipendente. Ciò non toglie che comunque TUTTE le attività devono avere un impianto di terra funzionante  e mantenuto correttamente nel suo stato d’esercizio. Come regola generale si dovrebbe tener presente che le norme sono fatte per salvaguardare l’incolumità del lavoratore, e quindi tutte quelle attività in cui si ha la possibilità di presenza di lavoratori implica che siano verificate. Questo comporta che anche un condominio con presenza di portineria o di una società esterna che saltuariamente effettua le pulizie deve essere soggetto a verifiche.

Normativa Vigente di Riferimento

• degli impianti di messa a terra;
• dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Antecedentemente al DPR 462/01, tali verifiche erano infatti effettuate a campione dalle ASL/ARPA, e il datore di lavoro aveva il solo obbligo della denuncia dell’impianto.

Con l’entrata in vigore del decreto:

a) i soggetti legittimati all’esecuzione delle verifiche sono esclusivamente le ASL, le ARPA e gli Organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive;

b) il Datore di Lavoro deve affidare le verifiche al soggetto che ne garantisca l’esecuzione scegliendo tra

l’ENTE PUBBLICO (ASL o ARPA) o gli ORGANISMI DI ISPEZIONE individuati dal Ministero delle Attività Produttive con specifico decreto (diversi quindi dai manutentori, installatori e progettisti). PcAlive è convenzionata con organismi abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, previste dal DPR 462/01. Tale servizio di verifica costituisce un ulteriore contributo alla qualità ed alla sicurezza, che PcAlive offre garantendo:

professionalità, serietà e affidabilità degli ispettori; procedure di verifica aggiornate con l’evoluzione tecnologica e la normativa di settore; presenza distribuita su tutto il territorio nazionale; informativa costante al cliente sugli aggiornamenti normativi e i relativi adempimenti;

Il Servizio Offerto

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall’Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

A tal proposito la PcAlive Consulting si avvale dell’operato della VERTEC ITALIA SRL, Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A, abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Le Sanzioni

Il datore di Lavoro che non ottempera alle disposizioni indicate è passibile di sanzioni pecuniarie ed eventuali procedimenti penali.

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DPR 459/96 – Direttiva Macchine

DPR n.459/96 (recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE)

Nel corso di un sopralluogo le autorità competenti possono sanzionare un Datore di Lavoro se riscontrano la presenza di una macchina acquistata prima dell’entrata del DPR n.459/96(recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE) sprovvista di dispositivi di protezione degli organi lavoratori, di cui all’allora art.41 e 68 del DPR n° 547/55 (art.4, comma, 5 dlgs 626/94 s.m.e.i).
Le macchine che venivano immesse sul mercato o messe in servizio, da parte del fabbricante o di un suo mandatario dopo il 21 novembre 1996, data di entrata in vigore del citato decreto, di recepimento della sopra citata direttiva, dovevano essere conformi al dettato dell’allora DPR.n.459/96, ovvero, provviste della marcatura CE, dell’attestazione di conformità, del libretto di uso e manutenzione e del fascicolo tecnico (descrizione dei rischi e di quelli residui).
Pertanto, per le suddette attrezzature utilizzate prima di questa medesima data, in mancanza di rispondenza ai suddetti requisiti essenziali di sicurezza (RES), risulta necessario procedere alle modifiche e/o agli adeguamenti (più in generale dei dispositivi di comando, interblocchi asserviti, ripari, protezioni, ecc) che dovranno attualmente risultare conformi alle specifiche prescrizioni di cui all’Allegato V e di cui all’art.70, comma, 2 dello medesimo decreto citato.
In tal senso, infatti, è obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 e 29 del dlgs 81/08 s.m.e.i, procedere ad una attenta analisi e valutazione dei rischi delle macchine, possibilmente basata su elementi consolidati e di indiscussa validità in termini oggettivi , in modo da stimare il rischio ed attuare le relative misure di prevenzione e protezione in modo che risultino compatibili con la completa sicurezza della macchina stessa rispetto all’utilizzo che viene fatto nell’ambiente di lavoro.

Il Servizio Offerto

La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per valutare ogni esigenza.

La direttiva macchine comprende i seguenti prodotti:

  1.     le macchine
  2.     le quasi macchine
  3.     le attrezzature intercambiabili
  4.     i componenti di sicurezza
  5.     gli accessori di sollevamento
  6.     le catene, funi e cinghie
  7.     i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

 La PCAlive si avvale di personale di personale qualificato, iscritta negli appositi albi della CC.AA il quale certifica attrezzatura  mediante il rilascio di attestato che ne accerti la rispondenza dei dispositivi antinfortunistici utilizzati alle norme specifiche di buona tecnica e agli standard di sicurezza vigenti (es. norme CEN-EN), richiamati dalle norme del citato decreto 81/08.

LE SANZIONI

La legge persegue civilmente e penalmente chi non Marca CE, sia le macchine, che tutti i prodotti che rientrano nelle direttive con obbligo di Marcatura CE. Nella direttiva macchine ciò è espressamente ribadito, potete verificarlo direttamente cliccando su: Direttiva Macchine 2006/42/CE

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Manutenzione e Revisione Estintori

Gli estintori costituiscono l’arma antincendio più diffusa, grazie alla semplicità d’uso ed alla facile reperibilità. Norma UNI 9994-1:2013

Un estintore, per garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone in un edificio, deve essere periodicamente controllato; a tale scopo, è bene conoscere quanto imposto dalla Norma UNI 9994-1:2013, che regola l’attività di manutenzione e revisione degli estintori. Tutti i dispositivi antincendio devono avere, secondo le norme estintori, un cartellino, sul quale devono essere specificati:

  1. il numero di matricola ed altri estremi riguardanti il dispositivo;
  2. la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda di manutenzione e/o della persona competente;
  3. il tipo di estintore, la massa lorda e la carica effettiva dello stesso;
  4. il mese e l’anno in cui deve essere effettuato l’intervento manutentivo;
  5. la scadenza dei controlli vari;
  6. il codice di riferimento o il punzone identificativo di colui che si occupa del controllo estintori.

Cosa Dice la Normativa Estintori

La manutenzione periodica degli estintori è regolata dalla legge, che stabilisce in primis cinque fasi di verifica estintori: controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo. La normativa sugli estintori definisce innanzitutto la necessità di specificare i seguenti ruoli:

  • la persona responsabile di predisporre tutte le misure per la sicurezza antincendio;
  • l’azienda di manutenzione che dovrà occuparsi di mettere in atto la manutenzione estintori;
  • la persona competente con la formazione e l’esperienza necessari a garantire una corretta attività di manutenzione antincendio.

La nuova edizione della norma, che prevede una terminologia più puntuale ed attuale, introduce anche altri elementi, come:

  • nuove fasi relative alla manutenzione estintori;
  • l’obbligatorietà di indicare la data di revisione sia all’interno che all’esterno dell’apparecchio;
  • la necessità di rimpiazzare le valvole in fase di collaudo per gli estintori a polvere, in fase di revisione per gli estintori CO2;
  • il costante aggiornamento della documentazione di manutenzione.

La nuova norma estende il campo di applicazione anche ai fuochi generati da metalli combustibili identificati come estintori a polvere di classe D, che dispongono di omologazione del ministero, ma sono comunque affini alla macrocategoria degli estintori a polvere. Sono state modificate le periodicità massime della revisione per gli estintori ad acqua, aggiungendo alla verifica delle componenti anche la completa sostituzione dell’agente estinguente. Infine, è stata aggiornata la periodicità dei controlli in base alla tipologia di serbatoio, distinguendo acciaio al carbonio, acciaio inox e lega d’alluminio.

Le fasi della manutenzione periodica estintori

La manutenzione degli estintori consta delle seguenti fasi: il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico e la revisione programmata. A queste, va aggiunto il collaudo degli estintori e la manutenzione straordinaria, pronta a far fronte a qualsiasi problematica dell’estintore. E’ da sottolineare, inoltre, che la norma ha introdotto di recente anche il concetto di “Estintore fuori servizio”, al fine di allontanare un dispositivo ritenuto potenzialmente dannoso.

  1. Controllo InizialeLa prima fase è il controllo iniziale, una fase durante la quale devono essere realizzati una serie di accertamenti. Questa fase può essere eseguita anche in contemporanea con il controllo periodico; lo scopo di questa fase è quello di regolare e disciplinare la sostituzione della vecchia ditta manutentrice con quella nuova, che dunque prende in carica per la prima volta la manutenzione di un determinato estintore. Il controllo iniziale serve ad accertarsi del fatto che questi estintori non siano fuori servizio. Un estintore fuori servizio non può, infatti, essere oggetto degli interventi manutentivi; per tale motivo, non può essere utilizzabile in alcun contesto, dal momento che potrebbe anche risultare pericoloso per chi lo utilizza. La prima fase prevede anche la verifica della correttezza delle marcature presenti e che il libretto d’uso sia disponibile; tutto ciò che ne deriva da tale fase, deve infine essere comunicata alla persona responsabile.
  2. SorveglianzaLa sorveglianza non indica una singola fase, quanto più un costante e particolare controllo dell’estintore; la fase di sorveglianza non è regolamentata, dunque non ci sono norme che definiscono ogni quanto deve essere svolta. Tuttavia, è buona pratica ogni tanto fare qualche controllo, volto ad accertarsi che l’estintore sia presente, integro e segnalato tramite cartello. Secondo le norme, tale cartello deve essere visibile in modo immediato, deve contenere iscrizioni leggibili ed ovviamente tutte le informazioni relative alla manutenzione secondo legge. Bisogna verificare che l’estintore non sia stato manomesso, che sia immediatamente utilizzabile e che l’indicatore di pressione indichi un valore che rientra nel campo verde.
  3. Controllo PeriodicoIl controllo periodico è regolamentato dalla legge, sia per il soggetto che deve effettuarlo che per la periodicità. Questo deve essere eseguito da una persona competente, con periodicità massima di sei mesi. Entro la fine del sesto mese, è necessario controllare l’efficienza di tutti i tipi di estintori, portatili o carrellati, senza effettuare prove di funzionamento. I controlli da effettuare sono i seguenti:
    1. corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo;
    2. in caso di presenza di bombole di gas ausiliario per estintori pressurizzati in questo modo, bisogna controllare il tipo e la carica di tali bombole, al fine di sapere se rispettano, o meno, le indicazioni del produttore;
    3. è necessario controllare lo stato di carica degli estintori a biossido di carbonio mediante pesatura;
    4. deve essere verificata la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente;
    5. è necessario effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.
  4. Revisione EstintoriLa revisione, al pari del controllo periodico, deve essere effettuata da una persona competente. Consiste in una serie di interventi di natura tecnica, le cui tempistiche sono regolate dalla norma antincendio:
    1. ogni 24 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, aventi un serbatoio in acciaio al carbonio plastificato;
    2. 36 mesi per gli estintori a polvere;
    3. 48 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, i cui serbatoi sono in acciaio inox;
    4. 60 mesi per gli estintori a Co2;
    5. 72 mesi per gli estintori ad idrocarburi alogenati.
    La revisione estintori è una pratica piuttosto importante, poiché sono previsti interventi tecnici piuttosto specifici:
    1. è necessario esaminare l’interno degli estintori;
    2. controllarne tutte le parti e le componenti;
    3. sostituire i dispositivi di sicurezza, qualora fossero presenti;
    4. sostituzione dell’agente estinguente, delle guarnizioni e delle valvole erogatrici (laddove presenti).

    Una volta effettuati tali controlli di revisione, l’estintore deve essere perfettamente rimontato e riportato in stato di piena efficienza. Su tutti i tipi di estintori, sia portatili che carrellati, deve essere riportata la data del controllo e l’azienda che ha effettuato la revisione. Questi dati devono essere resi visibili sia all’interno che all’esterno degli stessi. I ricambi eventualmente utilizzati non devono alterare la conformità dell’estintore, il cui prototipo ha ottenuto l’approvazione e l’omologazione da parte del Ministero dell’Interno. In caso contrario infatti, qualora la sostituzione di un elemento dovesse comportare delle modifiche, l’estintore risulterebbe automaticamente non omologato, dunque non conforme alla legge.
  5. CollaudoIl collaudo è una misura preventiva, volta a controllare la stabilità del serbatoio e della bombola dell’estintore, se si tratta di un apparecchio a pressione. Nel momento in cui si effettua il collaudo dell’estintore, che sia portatile o carrellato, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice. La data deve essere riportata sia all’interno che all’esterno dell’estintore; un estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori. E’ bene ricordarsi che un estintore deve essere ricaricato anche nel momento in cui viene utilizzato anche solo in parte.
  6. Manutenzione StraordinariaNel corso del tempo, è bene attuare delle operazioni di manutenzione straordinaria, in caso non fosse possibile ripristinare l’efficienza dell’estintore tramite la manutenzione ordinaria. Sono considerati straordinari tutti quegli interventi aggiuntivi rispetto alle verifiche regolari già previste dalla legge.
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