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Dovrebbe essere ormai noto a tutti che dal 23 Gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR del 22/10/2001 n°462. Cos’è questo DPR 462? E’ un decreto del Presidente della Repubblica che disciplina la verifica degli impianti di Terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione, e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. Cosa ha cambiato nel panorama delle verifiche la sua uscita? niente e tutto.
“Niente” perché comunque le verifiche degli impianti di Terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione erano già obbligatorie come stabilito dal DPR 547 del 1955, “tutto” perché si è concessa la possibilità di effettuare tali verifiche non solo agli organi ispettivi ASL/ARPA ma anche ad organismi certificati dal ministero delle “attività produttive” ,prima. e “sviluppo economico” ora. Si è cercato anche di introdurre altre semplificazioni , o pseudo semplificazioni, di cui parleremo in altri articoli. Vediamo ora di far chiarezza su chi deve effettuare tali verifiche. Il DPR 547 e il 462 parlano di “datore di Lavoro”, questo implica che qualsiasi attività che preveda la presenza di un dipendente sia da considerarsi ad obbligo di verifiche. Da questo obbligo sono escluse tutte le attività “familiari”, ovvero dove i lavoratori impegnati fanno parte dello stesso nucleo familiare, e le attività di soli soci senza la presenza di personale dipendente. Ciò non toglie che comunque TUTTE le attività devono avere un impianto di terra funzionante e mantenuto correttamente nel suo stato d’esercizio. Come regola generale si dovrebbe tener presente che le norme sono fatte per salvaguardare l’incolumità del lavoratore, e quindi tutte quelle attività in cui si ha la possibilità di presenza di lavoratori implica che siano verificate. Questo comporta che anche un condominio con presenza di portineria o di una società esterna che saltuariamente effettua le pulizie deve essere soggetto a verifiche.
Normativa Vigente di Riferimento
• degli impianti di messa a terra;
• dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.
Antecedentemente al DPR 462/01, tali verifiche erano infatti effettuate a campione dalle ASL/ARPA, e il datore di lavoro aveva il solo obbligo della denuncia dell’impianto.
Con l’entrata in vigore del decreto:
a) i soggetti legittimati all’esecuzione delle verifiche sono esclusivamente le ASL, le ARPA e gli Organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive;
b) il Datore di Lavoro deve affidare le verifiche al soggetto che ne garantisca l’esecuzione scegliendo tra
l’ENTE PUBBLICO (ASL o ARPA) o gli ORGANISMI DI ISPEZIONE individuati dal Ministero delle Attività Produttive con specifico decreto (diversi quindi dai manutentori, installatori e progettisti). PcAlive è convenzionata con organismi abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, previste dal DPR 462/01. Tale servizio di verifica costituisce un ulteriore contributo alla qualità ed alla sicurezza, che PcAlive offre garantendo:
professionalità, serietà e affidabilità degli ispettori; procedure di verifica aggiornate con l’evoluzione tecnologica e la normativa di settore; presenza distribuita su tutto il territorio nazionale; informativa costante al cliente sugli aggiornamenti normativi e i relativi adempimenti;
Il Servizio Offerto
Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall’Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
A tal proposito la PcAlive Consulting si avvale dell’operato della VERTEC ITALIA SRL, Organismo di Ispezione UNI EN 17020 tipo A, abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Le Sanzioni
Il datore di Lavoro che non ottempera alle disposizioni indicate è passibile di sanzioni pecuniarie ed eventuali procedimenti penali.
DPR n.459/96 (recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE)
Nel corso di un sopralluogo le autorità competenti possono sanzionare un Datore di Lavoro se riscontrano la presenza di una macchina acquistata prima dell’entrata del DPR n.459/96(recepimento
della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE) sprovvista di dispositivi di
protezione degli organi lavoratori, di cui all’allora art.41 e 68 del
DPR n° 547/55 (art.4, comma, 5 dlgs 626/94 s.m.e.i).
Le macchine che venivano immesse sul mercato o messe in servizio,
da parte del fabbricante o di un suo mandatario dopo il 21 novembre
1996, data di entrata in vigore del citato decreto, di recepimento della
sopra citata direttiva, dovevano essere conformi al dettato dell’allora
DPR.n.459/96, ovvero, provviste della marcatura CE, dell’attestazione di conformità, del libretto di uso e manutenzione e del fascicolo tecnico (descrizione dei rischi e di quelli residui).
Pertanto, per le suddette attrezzature utilizzate prima di questa
medesima data, in mancanza di rispondenza ai suddetti requisiti
essenziali di sicurezza (RES), risulta necessario procedere alle modifiche e/o agli adeguamenti
(più in generale dei dispositivi di comando, interblocchi asserviti,
ripari, protezioni, ecc) che dovranno attualmente risultare conformi
alle specifiche prescrizioni di cui all’Allegato V e di cui all’art.70,
comma, 2 dello medesimo decreto citato.
In tal senso, infatti, è obbligo del datore di lavoro, ai sensi
dell’art. 28 e 29 del dlgs 81/08 s.m.e.i, procedere ad una attenta
analisi e valutazione dei rischi delle macchine, possibilmente basata su
elementi consolidati e di indiscussa validità in termini oggettivi , in
modo da stimare il rischio ed attuare le relative misure di prevenzione
e protezione in modo che risultino compatibili con la completa
sicurezza della macchina stessa rispetto all’utilizzo che viene fatto
nell’ambiente di lavoro.
Il Servizio Offerto
La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per valutare ogni esigenza.
La direttiva macchine comprende i seguenti prodotti:
La PCAlive si avvale di personale di personale qualificato, iscritta negli appositi albi della CC.AA il quale certifica attrezzatura mediante il rilascio di attestato che ne accerti la rispondenza dei dispositivi antinfortunistici utilizzati alle norme specifiche di buona tecnica e agli standard di sicurezza vigenti (es. norme CEN-EN), richiamati dalle norme del citato decreto 81/08.
LE SANZIONI
La legge persegue civilmente e penalmente chi non Marca CE, sia le macchine, che tutti i prodotti che rientrano nelle direttive con obbligo di Marcatura CE. Nella direttiva macchine ciò è espressamente ribadito, potete verificarlo direttamente cliccando su: Direttiva Macchine 2006/42/CE