Servizio Interno
Il decreto legislativo 81/08 (all’art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi”) prescrive ad ogni datore di lavoro di effettuare la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e la rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori In sostanza viene introdotto “ufficialmente” il concetto di salute della dimensione psicologica e sociale dei lavoratori. Lo sviluppo del benessere lavorativo e l’attenzione alla dimensione psico-sociale dei collaboratori diventa un obbligo normativo del datore di lavoro. La natura di tali valutazioni, non effettuabili per mezzo di sistemi meccanicistici, necessita della partecipazione attiva di tutti gli attori del sistema di prevenzione e protezione interna (Datore di Lavoro, Dirigenti/Preposti, RSPP, Medico Competente, RLS, Lavoratori)
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche’ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche’ quelli connessi alle differenze di genere, all’eta’, alla provenienza da altri Paesi.
ART. 18
(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “da altri Paesi” sono aggiunte le
seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”; b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente: “1-bis. La valutazione dello stress
lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e
comunque,
anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.”
I nostri servizi prevedono l’integrazione del Documenti di
Valutazione rischio con le analisi contestuali strutturali dell’azienda
nonché la redazione delle eventuali linee guida correttive o di
miglioramento dei parametri di stress. I servizi di adeguamento sono
eseguiti, coordinati e validati da personale medico della medicina del
lavoro altamente qualificato. Esso si sviluppa in due fasi:
1) Analisi del contesto – colloqui con la direzione predisposizione
degli strumenti di analisi (questionari,interviste,analisi
diretta,valutazioni soggettive metodologie trasversali)
2) gestione del rischio finalizzato all’elaborazione di misure di
prevenzione e riduzione dei fattori di rischio individuati
specificamente mirati alla fattispecie evidenziati nella prima fase di
valutazione.
1) Mancata Valutazione dello Stress Lavoro Correlato all’interno dell’azienda.
Arresto da quattro a otto mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro
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