PATENTE A CREDITO

DiNorme Italia

PATENTE A CREDITO

OBBLIGATORIA NEI CANTIERI MOBILI

Conseguentemente alla Legge 29 aprile 2024 n. 56 (conversione in legge,  del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione de PNRR, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato legiferato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cd “patente a crediti”. Con il Decreto del 18 settembre 2024 n. 132 viene disciplinato il regolamento sulle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (GU n.221 del 20.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024

In pratica l’Articolo 27 del d.lgs 81/ 08 viene sostituito dal DL n. 19 /24 convertito in Legge (56/24)

SCHEMA RIEPILOGATIVO NUOVO ARTICOLO

Decorrenza obbligo

L’obbligo del possesso della patente a crediti decorre dal 1° ottobre 2024.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81..

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, individuati con Decreto MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Soggetti esclusi

Sono esclusi i soggetti: – che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; – in possesso di un documento equivalente di un altro Stato; – in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (*).

Requisiti La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

– iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; – adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; – possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; – adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi; – avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente; – possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).

Autocertificazione dei requisiti

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Domanda per il conseguimento

Con decreto del MLPS, sentito l’INL, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima ed anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Punteggio della patente a crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Con una dotazione inferiore a quindici punti

è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Decurtazione crediti

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27 FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI

a) Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5

b) Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3

c) Omessi formazione e addestramento: 2

d) Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 5

e) Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3

f) Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2

g) Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3

h) Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2

i) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

l) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

m) Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2

n) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2

o) Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1

p) Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3

q) Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3

r) Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 : 3

s) Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2

t) Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2  

u) Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3

v) Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1

z) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1

aa) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2

bb) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3

cc) Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1

dd) Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5

ee) Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8

ff) Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15

gg) Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20

hh) Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ad esempio:

Accertamento ispettivo in cui sono contestate più violazioni, quali:

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: decurtazione 5 crediti (violazione più grave) Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: decurtazione 3 crediti Omessi formazione e addestramento: decurtazione 2 crediti Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: decurtazione 3 crediti

Totale decurtazione 10 crediti (5 crediti x 2) e non 13 crediti

Sospensione patente

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

Sanzioni amministrative ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Nei casi di:

Mancanza della patente

Mancanza del documento equivalente

Attività con patente con punteggio <15

Sanzione amministrativa = 10 % del valore dei lavori e cmq non < a euro 6.000

Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi

Segui & Condividi
error

Info sull'autore

Norme Italia administrator

Marchio adibito al settore delle normative vigenti in Italia per il mondo del lavoro.