Servizio Interno
A chi si riferiscono i rischi particolari per i quali si applica sempre l’obbligo di elaborare il DUVRI? Al committente o all’appaltatore?
Con l’art. 26 il legislatore ha inteso tutelare dai rischi interferenziali aggiuntivi a quelli della propria attività, tutti quei lavoratori, indipendentemente se dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice o del committente, che si trovano ad operare congiuntamente o contemporaneamente in quei luoghi di lavoro disponibili giuridicamente ad un datore di lavoro (sia esso committente o presso il quale deve essere eseguito il contratto). Esiste, quindi, sempre l’obbligo dell’elaborazione del DUVRI “senza sconti” quando si è in presenza di rischi interferenziali derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di altri rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell’allegato XI, indipendentemente se tali rischi siano già presenti o vengano introdotti in quei luoghi di lavoro.
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 26.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”
Il Servizio Offerto
Con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell’azienda madre. Spetta, infatti, a costui, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro
Il nostro servizio di redazione è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.
E’ Altresì necessario far riferimento al DVR nella redazione del DUVRI.
Le Sanzioni
LE NUOVE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SUL DUVRI E I COSTI DELLA SICUREZZA NELL’APPALTO E IL CONTRATTO D’OPERA (ART. 26)
• Mancata allegazione del DUVRI al contratto • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro (si applica anche in caso di mancata consegna al RLS) (art. 55, comma 4, lett. a) • Mancata conservazione del DUVRI nell’U.P. • Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro (art. 55, comma 4, lett. a) • Mancata indicazione dei costi per la sicurezza nel contratto di appalto, subappalto e somministrazione • Il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Servizio Interno
R.S.P.P. Questo può essere esterno o interno (svolto dal datore di lavoro). Il ruolo di RSPP può essere svolto da un personale esterno all’azienda, quando essa non rientra nei seguenti casi:
• nelle aziende che si occupano della fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni o nelle aziende che ne fanno da deposito;
• nelle aziende industriali che sono soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica come dichiarato nei D.Lgs. 334/99 e D.Lgs. 238/05;
• negli impianti e laboratori nucleari;
• nelle centrali termoelettriche;
• nelle industrie estrattive con più di cinquanta dipendenti;
• nelle aziende industriali con più di duecento dipendenti;
• nelle strutture di ricovero e di cura.
Nei casi rimanenti, l’azienda può richiedere un esperto esterno che svolga i servizi previsti dal D.Lgs. 81/08. Sono molteplici i vantaggi presentati dalla scelta di incaricare un personale esterno all’azienda. alcuni di questi sono:
• risparmio dei costi di formazione del personale interno;
• segnalazione puntuale degli adempimenti occorrenti per ottenere la piena rispondenza
• alle prescrizioni della normativa;
• continuo aggiornamento in materia di normativa riguardante sicurezza sul lavoro;
• sicurezza di avere sempre presente un R.S.P.P. all’interno dell’azienda.
Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e’ necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e’ necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Assunzione dell’incarico di assistenza annuale e accettazione della nomina a RSPP esterno da parte di un nostro professionista abilitato per il macrosettore dell’attività dell’azienda e definizione dell’impegno e delle attività da svolgere.
Si inizia con una fase di conoscenza della situazione;
Si pianificano le azioni prioritarie;
Si svolgono e/o si supporta lo svolgimento delle azioni programmate;
Si svolge una riunione (di solito verso fine anno) di verifica dei risultati;
Si pianificano le azioni correttive e/o migliorative.
Servizio Interno
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è’ un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative ad uno specifico cantiere ,valutando i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa. Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla quindi di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un’integrazione; quando non c’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo
98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui,
dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l’idoneità’ tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo e’ sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, e’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.
Il Servizio Offerto
Quello che offriamo noi della PcAlive Consulting è un servizio di redazione del documento che raccoglie tali informazioni e che va presentato in fase di Controlli da parte delle Autorità, comprensivo dell’individuazione dei rischi presenti nel cantiere, dei pericoli legati ai rischi che gravano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori definizione delle procedure operative da seguire per eliminare, ridurre o controllare i rischi e pericoli.
Il nostro servizio di redazione è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.
E’ Altresì necessario far riferimento al DVR nella redazione del POS.
Le Sanzioni
Per la violazione dell’Art. 90 sono previste le seguenti sanzioni:
1) Se non designano il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese. Violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
2) Se non verificano l’idoneita’ tecnico-professionale, di tutte le imprese presenti in cantiere, con le modalità di cui all’allegato XVII, se non corrispondono alle imprese subappaltatrici quanto previsto dalla Legge. Violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
3) Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c);
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
DPR n.459/96 (recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE)
Nel corso di un sopralluogo le autorità competenti possono sanzionare un Datore di Lavoro se riscontrano la presenza di una macchina acquistata prima dell’entrata del DPR n.459/96(recepimento
della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE) sprovvista di dispositivi di
protezione degli organi lavoratori, di cui all’allora art.41 e 68 del
DPR n° 547/55 (art.4, comma, 5 dlgs 626/94 s.m.e.i).
Le macchine che venivano immesse sul mercato o messe in servizio,
da parte del fabbricante o di un suo mandatario dopo il 21 novembre
1996, data di entrata in vigore del citato decreto, di recepimento della
sopra citata direttiva, dovevano essere conformi al dettato dell’allora
DPR.n.459/96, ovvero, provviste della marcatura CE, dell’attestazione di conformità, del libretto di uso e manutenzione e del fascicolo tecnico (descrizione dei rischi e di quelli residui).
Pertanto, per le suddette attrezzature utilizzate prima di questa
medesima data, in mancanza di rispondenza ai suddetti requisiti
essenziali di sicurezza (RES), risulta necessario procedere alle modifiche e/o agli adeguamenti
(più in generale dei dispositivi di comando, interblocchi asserviti,
ripari, protezioni, ecc) che dovranno attualmente risultare conformi
alle specifiche prescrizioni di cui all’Allegato V e di cui all’art.70,
comma, 2 dello medesimo decreto citato.
In tal senso, infatti, è obbligo del datore di lavoro, ai sensi
dell’art. 28 e 29 del dlgs 81/08 s.m.e.i, procedere ad una attenta
analisi e valutazione dei rischi delle macchine, possibilmente basata su
elementi consolidati e di indiscussa validità in termini oggettivi , in
modo da stimare il rischio ed attuare le relative misure di prevenzione
e protezione in modo che risultino compatibili con la completa
sicurezza della macchina stessa rispetto all’utilizzo che viene fatto
nell’ambiente di lavoro.
Il Servizio Offerto
La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per valutare ogni esigenza.
La direttiva macchine comprende i seguenti prodotti:
La PCAlive si avvale di personale di personale qualificato, iscritta negli appositi albi della CC.AA il quale certifica attrezzatura mediante il rilascio di attestato che ne accerti la rispondenza dei dispositivi antinfortunistici utilizzati alle norme specifiche di buona tecnica e agli standard di sicurezza vigenti (es. norme CEN-EN), richiamati dalle norme del citato decreto 81/08.
LE SANZIONI
La legge persegue civilmente e penalmente chi non Marca CE, sia le macchine, che tutti i prodotti che rientrano nelle direttive con obbligo di Marcatura CE. Nella direttiva macchine ciò è espressamente ribadito, potete verificarlo direttamente cliccando su: Direttiva Macchine 2006/42/CE
Con il D.P.R. 59 del 13/06/2013 è stata introdotta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in sostituzione dei seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al SUEAP.
Sanzione
Saranno comminate Sanzioni penali e sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle prescrizioni
CHI DEVE OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI
Le piccole e medie imprese ed i gestori degli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), di seguito la descrizione delle aziende.
Il Servizio Offerto
Per chi ne farà richiesta sarà offerto un sopralluogo gratuito per verificare le autorizzazioni e gli obblighi previsti
La PCAlive a quel punto proporrà un prospetto per accedere al servizio che includerà:
Azienda | Codice ateco |
Vendita dettaglio prodotti agricoltura | 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura |
Vendita dettaglio prodotti agricoltura | 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca |
Bar | 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Parrucchiere Uomo | 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere |
Vendita Profumi e prodotti cosmetici | 46.45.00 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici |
Supermercato | 47.11.20 Supermercati |
Caseificio | 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari |
Produzione tende veneziane | 25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili |
Hotel | 55.10.00 Alberghi |
Autobus noleggio | 77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti |
Officina | 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli |
Carrozzeria | 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli |
Gommista | 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli |
Lavaggio auto | 45.20.91 Lavaggio auto |
Oleificio | 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione proprie |
Distributore carburante | 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
Ristorante | 56.10.11 Ristorazione con somministrazione |
Produzione album | 17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone |
Noleggio attrezzature | 43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione |
Consulenza | 70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale |
Produzione borse | 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
Mobilifici | 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
Servizio Interno
Il D.Lgs. 81/2008 così come stabilito dal DM 10 marzo 1998 determina
l’obbligatorità da parte del datore di lavoro di aziende con più di 10
dipendenti della valutazione delle emergenze e della conseguente
redazione del Piano di emergenza e di evacuazione.
Tale Piano non è altro che un documento in cui sono descritti i
comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza di vario tipo
(incendio, alluvione, crollo di edifici, esplosione, etc.) e che
contiene tutte le misure operative per farvi fronte.
Il Piano contiene anche i nominativi delle persone responsabili
incaricate dell’azienda ed esso và diffuso a tutti i lavoratori in modo
che siano in grado di reagire prontamente evacuando l’edificio e
chiamando i soccorsi in caso di necessità.
Parte integrante di un buon Piano di emergenza ed evacuazione è il
Registro dei controlli antincendio, un registro nel quale andranno
annotati periodicamente i controlli e le verifiche effettuate dal
personale incaricato (il Responsabile dei controlli antincendio) sui
presidi antincendio (estintori, idranti, segnalatori, uscite di
emergenza, etc.) presenti.
Infine dovranno essere presenti nei punti strategici e ben visibili le
Piantine di evacuazione, utili sia per i lavoratori dell’azienda che per
i visitatori esterni
Art. 46.
Prevenzione incendi
La PcAlive Consulting offre la consulenza nella redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, nonché la redazione e stampa della Planimetria di Esodo.
La lavorazione comprende una pianificazione degli step necessari per il corretto mantenimento dei dispositivi antincendio con relativo registro, la pianificazione delle operazioni da compiere in caso di emergenza al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro, la redazione dettagliata della piantina di sicurezza con relative vie di Fuga.
1) Omessa adozione di misure di prevenzione incendi per la tutela dell’incolumità dei lavoratori
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 5.000 Euro
2) Omessa installazione di segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXXII del DLgs. 81/08
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro
3) Omessa formazione dei lavoratori, sotto forma di istruzioni precise, in merito al significato della segnaletica di sicurezza, ed ai comportamenti da seguire
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 10.000 Euro
4) Omessa Valutazione dei Rischi
Arresto da 4 a 8mesi o sanzione da 5.000 a 15.000 Euro
5) Omessa predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione; omessa adozione di misure per il controllo delle situazioni d’emergenza ed istruzioni ai lavoratori per l’abbandono del luogo di lavoro
Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000 a 5.000 Euro
Servizio Interno
Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è quel documento che la legge (in particolare il DLgs 81/08) ha imposto a tutte le aziende come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutelare così la salute dei lavoratori. Si tratta quindi di un documento obbligatorio (è imposto per legge e la mancata presenza di esso all’interno dell’azienda comporta sanzioni e responsabilità), che deve essere tenuto in azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza.
Il DVR è anzi tutto un documento dinamico, e va sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo. Ovviamente sarà necessario rielaborare una valutazione dei rischi ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, quando vengono addotte nuove attrezzature, quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro e nell’organigramma delle risorse umane da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.
Normativa Vigente di Riferimento
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta’, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a)
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l’attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle
misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale
che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione
del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle
mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare
le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei
rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Il Servizio Offerto
Quello che offriamo noi della PcAlive Consulting è un servizio di redazione del documento valutazione rischi completo che non ti comporta nessuna ulteriore spesa o attività, comprensivo di tutte quelle attività funzionali alla stesura del DVR. Offriamo: attività di individuazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro valutazione dei pericoli legati ai rischi che gravano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori definizione e pianificazione degli interventi da attuare per eliminare, ridurre o controllare i rischi e pericoli indicazione di tutte quelle figure che la legge obbliga a indicare nel documento: medico competente, RSPP, RLS, compilazione materiale del documento ed eventuali revisioni future.
Il nostro servizio di redazione documento valutazione rischi è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.
Le Sanzioni
Per la violazione dell’Art. 28 sono previste le seguenti sanzioni:
1) Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
2) Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
3) Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
Ammenda da 3.000 a 9.000 euro
4) Mancanza della individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
5) Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
Ammenda da 3.000 a 9.000 euro
6) Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro