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DUVRI – Documento Unico Rischi da Interferenza

Servizio Interno

A chi si riferiscono i rischi particolari per i quali si applica sempre l’obbligo di elaborare il DUVRI? Al committente o all’appaltatore?

Con l’art. 26 il legislatore ha inteso tutelare dai rischi interferenziali aggiuntivi a quelli della propria attività, tutti quei lavoratori, indipendentemente se dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice o del committente, che si trovano ad operare congiuntamente o contemporaneamente in quei luoghi di lavoro disponibili giuridicamente ad un datore di lavoro (sia esso committente o presso il quale deve essere eseguito il contratto). Esiste, quindi, sempre l’obbligo dell’elaborazione del DUVRI “senza sconti” quando si è in presenza di rischi interferenziali derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di altri rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell’allegato XI, indipendentemente se tali rischi siano già presenti o vengano introdotti in quei luoghi di lavoro.

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 26.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”

Il Servizio Offerto

Con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell’azienda madre. Spetta, infatti, a costui, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro

Il nostro servizio di redazione è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.

E’ Altresì necessario far riferimento al DVR nella redazione del DUVRI.

Le Sanzioni

LE NUOVE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SUL DUVRI E I COSTI DELLA SICUREZZA NELL’APPALTO E IL CONTRATTO D’OPERA (ART. 26)

• Mancata allegazione del DUVRI al contratto • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro (si applica anche in caso di mancata consegna al RLS) (art. 55, comma 4, lett. a) • Mancata conservazione del DUVRI nell’U.P. • Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro (art. 55, comma 4, lett.  a) • Mancata indicazione dei costi per la sicurezza nel contratto di appalto, subappalto e somministrazione • Il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.

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R.S.P.P. Esterno – Responsabile della Sicurezza Esterno

Servizio Interno

R.S.P.P. Questo può essere esterno o interno (svolto dal datore di lavoro). Il ruolo di RSPP può essere svolto da un personale esterno all’azienda, quando essa non rientra nei seguenti casi:

•    nelle aziende che si occupano della fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni o nelle aziende che ne fanno da deposito;

•    nelle aziende industriali che sono soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica come dichiarato nei D.Lgs. 334/99 e D.Lgs. 238/05;

•    negli impianti e laboratori nucleari;

•    nelle centrali termoelettriche;

•    nelle industrie estrattive con più di cinquanta dipendenti;

•    nelle aziende industriali con più di duecento dipendenti;

•    nelle strutture di ricovero e di cura.

Nei casi rimanenti, l’azienda può richiedere un esperto esterno che svolga i servizi previsti dal D.Lgs. 81/08. Sono molteplici i vantaggi presentati dalla scelta di incaricare un personale esterno all’azienda. alcuni di questi sono:

•    risparmio dei costi di formazione del personale interno;

•    segnalazione puntuale degli adempimenti occorrenti per ottenere la piena rispondenza

•    alle prescrizioni della normativa;

•    continuo aggiornamento in materia di normativa riguardante sicurezza sul lavoro;

•    sicurezza di avere sempre presente un R.S.P.P. all’interno dell’azienda.

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e’ necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita’ lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e’ necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Il Servizio Offerto

Assunzione dell’incarico di assistenza annuale e accettazione della nomina a RSPP esterno da parte di un nostro professionista abilitato per il macrosettore dell’attività dell’azienda e definizione dell’impegno e delle attività da svolgere.

Si inizia con una fase di conoscenza della situazione;
Si pianificano le azioni prioritarie;
Si svolgono e/o si  supporta lo svolgimento delle azioni programmate;
Si svolge una riunione (di solito verso fine anno) di verifica dei risultati;
Si pianificano le azioni correttive e/o migliorative.

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POS – Piano Operativo di Sicurezza

Servizio Interno

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è’ un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni relative ad uno specifico cantiere ,valutando i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa. Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza. Il POS, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento, che in alcuni casi non è obbligatorio redigere, deve essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre presente in cantiere. Si parla quindi di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è un’integrazione; quando non c’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui e’ prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: a) verifica l’idoneità’ tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo e’ sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, e’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.

Il Servizio Offerto

Quello che offriamo noi della PcAlive Consulting è un servizio di redazione del documento che raccoglie tali informazioni e che va presentato in fase di Controlli da parte delle Autorità, comprensivo dell’individuazione dei rischi presenti nel cantiere, dei pericoli legati ai rischi che gravano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori definizione delle procedure operative da seguire per eliminare, ridurre o controllare i rischi e pericoli.

Il nostro servizio di redazione è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.

E’ Altresì necessario far riferimento al DVR nella redazione del POS.

Le Sanzioni

Per la violazione dell’Art. 90 sono previste le seguenti sanzioni:

1) Se non designano il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese. Violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

2)  Se non verificano l’idoneita’ tecnico-professionale, di tutte le imprese presenti in cantiere, con le modalità di cui all’allegato XVII, se non corrispondono alle imprese subappaltatrici quanto previsto dalla Legge. Violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

3)  Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c);

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

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DPR 459/96 – Direttiva Macchine

DPR n.459/96 (recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE)

Nel corso di un sopralluogo le autorità competenti possono sanzionare un Datore di Lavoro se riscontrano la presenza di una macchina acquistata prima dell’entrata del DPR n.459/96(recepimento della “Direttiva Macchina”, 89/392CEE) sprovvista di dispositivi di protezione degli organi lavoratori, di cui all’allora art.41 e 68 del DPR n° 547/55 (art.4, comma, 5 dlgs 626/94 s.m.e.i).
Le macchine che venivano immesse sul mercato o messe in servizio, da parte del fabbricante o di un suo mandatario dopo il 21 novembre 1996, data di entrata in vigore del citato decreto, di recepimento della sopra citata direttiva, dovevano essere conformi al dettato dell’allora DPR.n.459/96, ovvero, provviste della marcatura CE, dell’attestazione di conformità, del libretto di uso e manutenzione e del fascicolo tecnico (descrizione dei rischi e di quelli residui).
Pertanto, per le suddette attrezzature utilizzate prima di questa medesima data, in mancanza di rispondenza ai suddetti requisiti essenziali di sicurezza (RES), risulta necessario procedere alle modifiche e/o agli adeguamenti (più in generale dei dispositivi di comando, interblocchi asserviti, ripari, protezioni, ecc) che dovranno attualmente risultare conformi alle specifiche prescrizioni di cui all’Allegato V e di cui all’art.70, comma, 2 dello medesimo decreto citato.
In tal senso, infatti, è obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 e 29 del dlgs 81/08 s.m.e.i, procedere ad una attenta analisi e valutazione dei rischi delle macchine, possibilmente basata su elementi consolidati e di indiscussa validità in termini oggettivi , in modo da stimare il rischio ed attuare le relative misure di prevenzione e protezione in modo che risultino compatibili con la completa sicurezza della macchina stessa rispetto all’utilizzo che viene fatto nell’ambiente di lavoro.

Il Servizio Offerto

La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per valutare ogni esigenza.

La direttiva macchine comprende i seguenti prodotti:

  1.     le macchine
  2.     le quasi macchine
  3.     le attrezzature intercambiabili
  4.     i componenti di sicurezza
  5.     gli accessori di sollevamento
  6.     le catene, funi e cinghie
  7.     i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica

 La PCAlive si avvale di personale di personale qualificato, iscritta negli appositi albi della CC.AA il quale certifica attrezzatura  mediante il rilascio di attestato che ne accerti la rispondenza dei dispositivi antinfortunistici utilizzati alle norme specifiche di buona tecnica e agli standard di sicurezza vigenti (es. norme CEN-EN), richiamati dalle norme del citato decreto 81/08.

LE SANZIONI

La legge persegue civilmente e penalmente chi non Marca CE, sia le macchine, che tutti i prodotti che rientrano nelle direttive con obbligo di Marcatura CE. Nella direttiva macchine ciò è espressamente ribadito, potete verificarlo direttamente cliccando su: Direttiva Macchine 2006/42/CE

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AUA – Autorizzazione Unica Ambientale

Con il D.P.R. 59 del 13/06/2013 è stata introdotta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), in sostituzione dei seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:

  1.   Autorizzazione agli scarichi (capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
  2.     Comunicazione preventiva (articolo 112 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste);
  3.     Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
  4.     Autorizzazione generale (articolo 272 del del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006);
  5.     Comunicazione o nulla osta (art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 447 del 26/10/1995);
  6.     Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del Decreto Legislativo 99 del 27/01/1992);
  7.     Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 152 del 03/04/2006.

È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al SUEAP.

Sanzione

Saranno comminate Sanzioni penali e sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle prescrizioni

CHI DEVE OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI

Le piccole e medie imprese ed i gestori degli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), di seguito la descrizione delle aziende.

Il Servizio Offerto

Per chi ne farà richiesta sarà offerto un sopralluogo gratuito per verificare le autorizzazioni e gli obblighi previsti

 La PCAlive a quel punto proporrà un prospetto per accedere al servizio che includerà:

  1.  presentazione della    Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
  2.  Verifica di Tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede;
  3. Rilievi ed analisi eventuali
AziendaCodice ateco
Vendita dettaglio prodotti agricoltura46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
Vendita dettaglio prodotti agricoltura47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Bar56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Parrucchiere Uomo96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Vendita Profumi e prodotti cosmetici46.45.00 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
Supermercato47.11.20 Supermercati
Caseificio47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Produzione tende veneziane25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Hotel55.10.00 Alberghi
Autobus noleggio77.12.00 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Officina45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Carrozzeria45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Gommista45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Lavaggio auto45.20.91 Lavaggio auto
Oleificio10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione proprie
Distributore carburante47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
Ristorante56.10.11 Ristorazione con somministrazione
Produzione album17.21.00 Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
Noleggio attrezzature43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
Consulenza70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Produzione borse15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Mobilifici47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
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PEE – Piano di Emergenza ed Evacuazione

Servizio Interno

Il D.Lgs. 81/2008 così come stabilito dal DM 10 marzo 1998 determina l’obbligatorità da parte del datore di lavoro di aziende con più di 10 dipendenti della valutazione delle emergenze e della conseguente redazione del Piano di emergenza e di evacuazione.
Tale Piano non è altro che un documento in cui sono descritti i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza di vario tipo (incendio, alluvione, crollo di edifici, esplosione, etc.) e che contiene tutte le misure operative per farvi fronte.
Il Piano contiene anche i nominativi delle persone responsabili incaricate dell’azienda ed esso và diffuso a tutti i lavoratori in modo che siano in grado di reagire prontamente evacuando l’edificio e chiamando i soccorsi in caso di necessità.
Parte integrante di un buon Piano di emergenza ed evacuazione è il Registro dei controlli antincendio, un registro nel quale andranno annotati periodicamente i controlli e le verifiche effettuate dal personale incaricato (il Responsabile dei controlli antincendio) sui presidi antincendio (estintori, idranti, segnalatori, uscite di emergenza, etc.) presenti.
Infine dovranno essere presenti nei punti strategici e ben visibili le Piantine di evacuazione, utili sia per i lavoratori dell’azienda che per i visitatori esterni

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 46.
Prevenzione incendi

  1. La prevenzione incendi e’ la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita’ delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
  1. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumita’ dei lavoratori.
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu’ decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare:
    1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature  antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
    protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
  1. Fino
    all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
  1. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14,
    comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti,  presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attivita’ di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attivita’ di assistenza.
  1. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attivita’ di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.
  1. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo Nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il Servizio Offerto

La PcAlive Consulting offre la consulenza nella redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, nonché la redazione e stampa della Planimetria di Esodo.

La lavorazione comprende una pianificazione degli step necessari per il corretto mantenimento dei dispositivi antincendio con relativo registro, la pianificazione delle operazioni da compiere in caso di emergenza al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro, la redazione dettagliata della piantina di sicurezza con relative vie di Fuga.

Le Sanzioni

1) Omessa adozione di  misure di prevenzione incendi per la tutela dell’incolumità dei lavoratori

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 5.000 Euro

2) Omessa installazione di segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXXII del DLgs. 81/08

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 10.000 Euro

3) Omessa formazione dei lavoratori, sotto forma di istruzioni precise, in merito al significato della segnaletica di sicurezza, ed ai comportamenti da seguire

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 10.000 Euro

4) Omessa Valutazione dei Rischi

Arresto da 4 a 8mesi o sanzione da 5.000  a 15.000 Euro

5) Omessa predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione; omessa adozione di misure per il controllo delle situazioni d’emergenza ed istruzioni ai lavoratori per l’abbandono del luogo di lavoro

Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da 2.000  a 5.000 Euro

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DVR – Documento Valutazione Rischi

Servizio Interno

Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è quel documento che la legge (in particolare il DLgs 81/08) ha imposto a tutte le aziende come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutelare così la salute dei lavoratori. Si tratta quindi di un documento obbligatorio (è imposto per legge e la mancata presenza di esso all’interno dell’azienda comporta sanzioni e responsabilità), che deve essere tenuto in azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza.

Il DVR è anzi tutto un documento dinamico, e va sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo. Ovviamente sarà necessario rielaborare una valutazione dei rischi ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, quando vengono addotte nuove attrezzature, quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro e nell’organigramma delle risorse umane da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi

 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta’, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Il Servizio Offerto

Quello che offriamo noi della PcAlive Consulting è un servizio di redazione del documento valutazione rischi completo che non ti comporta nessuna ulteriore spesa o attività, comprensivo di tutte quelle attività funzionali alla stesura del DVR. Offriamo: attività di individuazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro valutazione dei pericoli legati ai rischi che gravano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori definizione e pianificazione degli interventi da attuare per eliminare, ridurre o controllare i rischi e pericoli indicazione di tutte quelle figure che la legge obbliga a indicare nel documento: medico competente, RSPP, RLS, compilazione materiale del documento ed eventuali revisioni future.

Il nostro servizio di redazione documento valutazione rischi è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.

Le Sanzioni

Per la violazione dell’Art. 28 sono previste le seguenti sanzioni:

1) Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

2) Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

3) Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Ammenda da 3.000 a 9.000 euro

4) Mancanza della individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

5) Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Ammenda da 3.000 a 9.000 euro

6) Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

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HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points

Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici, un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti. Reg. CE 852/2004


Partner Esterni per Analisi Biologiche e Procedure di Auto-Controllo

 Il decreto legislativo n. 155 del 26/05/97 prevede all’articolo 3 che tutte le aziende alimentari che esercitano una o più delle seguenti attività quali, la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento , il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita e la somministrazione di sostanze alimentari, debbano garantire la Sicurezza Igienica degli alimenti avvalendosi di un sistema di Autocontrollo basato sui principi “HACCP” (Hazard Analisis and Critical Control Points). La metodologia HACCP costituisce un approccio di tipo preventivo, sistematico e documentato per la sicurezza alimentare ed è uno strumento utilizzato per identificare i pericoli potenziali, stimare i rischi e stabilire le specifiche misure di prevenzione e di controllo al fine di garantire la qualità igienico-sanitaria del prodotto finito. Esso, si basa su sette attività principali le quali vanno applicate su ogni fase del ciclo produttivo e quindi, di conseguenza risulta utile nella preparazione di un Piano di Autocontrollo, la costruzione di un diagramma di flusso che rappresenta la sequenza cronologica delle fasi del processo. Nelle aziende di produzione di latte fresco pastorizzato, le quali si devono attenere al DpR 54/97 e in tema di autocontrollo all’ART 13, un diagramma di flusso può essere rappresentato da uno schema a blocchi, in cui sono evidenziate tutte le fasi del processo produttivo e ad esso vanno applicate le sette attività dell’HACCP.

Inoltre D.Lgs. 193/2007 pone ordine tra le normative del settore:

– Definisce le autorità responsabili

– Elenca la legislazione abrogata

– Definisce indicazioni per macellazioni d’urgenza

– Introduce nuove norme per il riconoscimento

– Ridefinisce le sanzioni

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 3

1. Il responsabile dell’industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.

Autocontrollo

2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le
adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui e’ basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioe’ a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d’attività, dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

3. Il responsabile dell’industria alimentare deve tenere a disposizione dell’autorità’ competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2.

4. Qualora a seguito dell’autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell’industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in
questione e di quelli ottenuti in condizione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la
sorveglianza e la responsabilità dell’autorità’ sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell’industria alimentare.

5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all’allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni
possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie.

Il Servizio Offerto

 Il Pacchetto HACCP contempla:

Piano di autocontrollo, completamente sviluppato ed adattabile ad ogni esigenza del settore alimentare ed alberghiero;

Corso obbligatorio di formazione ai dipendenti e collaboratori ( Livello 2 – 1 – 0 );

Tabelle compilabili e di riferimento ;

Rilevazione temperature; Procedure di verifica; Eliminazione prodotti; Dotazioni indumenti;Analisi dei locali;Analisi attrezzature; Piani di pulizia;Controllo materie prime in entrata; Magazzini a temperatura ambiente;Magazzini a temperatura controllata;

Lettere di incarico ai dipendenti per accettazione norme trattamento, norme igieniche, corsi di aggiornamento;

L’allarme sanitario, gestione e circolari;

Analisi di tipo microbiologico che saranno effettuate da un Laboratorio accreditato dal Ministero della Sanità;

Riferimenti del ministero.

 Le Sanzioni

1) Mancata registrazione dell’Azienda o mancata comunicazione delle variazioni apportate  all’azienda Sanzione da 1.500 a 9.000 euro

2) Mancato rispetto dei requisiti igienici delle  strutture e delle lavorazioni Sanzione da 500 a 3.000 euro

3) Assenza del Documento di autocontrollo redatto seguendo i criteri del metodo HACCP da 1.000 a 6.000 euro

4) Mancata applicazione delle procedure di autocontrollo da 1.000 a 6.000 euro

Vi sono sanzioni specifiche per alcuni settori precisi, quali le carni e i prodotti ittici, variabili in funzione del tipo di violazione.

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Manutenzione e Revisione Estintori

Gli estintori costituiscono l’arma antincendio più diffusa, grazie alla semplicità d’uso ed alla facile reperibilità. Norma UNI 9994-1:2013

Un estintore, per garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone in un edificio, deve essere periodicamente controllato; a tale scopo, è bene conoscere quanto imposto dalla Norma UNI 9994-1:2013, che regola l’attività di manutenzione e revisione degli estintori. Tutti i dispositivi antincendio devono avere, secondo le norme estintori, un cartellino, sul quale devono essere specificati:

  1. il numero di matricola ed altri estremi riguardanti il dispositivo;
  2. la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda di manutenzione e/o della persona competente;
  3. il tipo di estintore, la massa lorda e la carica effettiva dello stesso;
  4. il mese e l’anno in cui deve essere effettuato l’intervento manutentivo;
  5. la scadenza dei controlli vari;
  6. il codice di riferimento o il punzone identificativo di colui che si occupa del controllo estintori.

Cosa Dice la Normativa Estintori

La manutenzione periodica degli estintori è regolata dalla legge, che stabilisce in primis cinque fasi di verifica estintori: controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo. La normativa sugli estintori definisce innanzitutto la necessità di specificare i seguenti ruoli:

  • la persona responsabile di predisporre tutte le misure per la sicurezza antincendio;
  • l’azienda di manutenzione che dovrà occuparsi di mettere in atto la manutenzione estintori;
  • la persona competente con la formazione e l’esperienza necessari a garantire una corretta attività di manutenzione antincendio.

La nuova edizione della norma, che prevede una terminologia più puntuale ed attuale, introduce anche altri elementi, come:

  • nuove fasi relative alla manutenzione estintori;
  • l’obbligatorietà di indicare la data di revisione sia all’interno che all’esterno dell’apparecchio;
  • la necessità di rimpiazzare le valvole in fase di collaudo per gli estintori a polvere, in fase di revisione per gli estintori CO2;
  • il costante aggiornamento della documentazione di manutenzione.

La nuova norma estende il campo di applicazione anche ai fuochi generati da metalli combustibili identificati come estintori a polvere di classe D, che dispongono di omologazione del ministero, ma sono comunque affini alla macrocategoria degli estintori a polvere. Sono state modificate le periodicità massime della revisione per gli estintori ad acqua, aggiungendo alla verifica delle componenti anche la completa sostituzione dell’agente estinguente. Infine, è stata aggiornata la periodicità dei controlli in base alla tipologia di serbatoio, distinguendo acciaio al carbonio, acciaio inox e lega d’alluminio.

Le fasi della manutenzione periodica estintori

La manutenzione degli estintori consta delle seguenti fasi: il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico e la revisione programmata. A queste, va aggiunto il collaudo degli estintori e la manutenzione straordinaria, pronta a far fronte a qualsiasi problematica dell’estintore. E’ da sottolineare, inoltre, che la norma ha introdotto di recente anche il concetto di “Estintore fuori servizio”, al fine di allontanare un dispositivo ritenuto potenzialmente dannoso.

  1. Controllo InizialeLa prima fase è il controllo iniziale, una fase durante la quale devono essere realizzati una serie di accertamenti. Questa fase può essere eseguita anche in contemporanea con il controllo periodico; lo scopo di questa fase è quello di regolare e disciplinare la sostituzione della vecchia ditta manutentrice con quella nuova, che dunque prende in carica per la prima volta la manutenzione di un determinato estintore. Il controllo iniziale serve ad accertarsi del fatto che questi estintori non siano fuori servizio. Un estintore fuori servizio non può, infatti, essere oggetto degli interventi manutentivi; per tale motivo, non può essere utilizzabile in alcun contesto, dal momento che potrebbe anche risultare pericoloso per chi lo utilizza. La prima fase prevede anche la verifica della correttezza delle marcature presenti e che il libretto d’uso sia disponibile; tutto ciò che ne deriva da tale fase, deve infine essere comunicata alla persona responsabile.
  2. SorveglianzaLa sorveglianza non indica una singola fase, quanto più un costante e particolare controllo dell’estintore; la fase di sorveglianza non è regolamentata, dunque non ci sono norme che definiscono ogni quanto deve essere svolta. Tuttavia, è buona pratica ogni tanto fare qualche controllo, volto ad accertarsi che l’estintore sia presente, integro e segnalato tramite cartello. Secondo le norme, tale cartello deve essere visibile in modo immediato, deve contenere iscrizioni leggibili ed ovviamente tutte le informazioni relative alla manutenzione secondo legge. Bisogna verificare che l’estintore non sia stato manomesso, che sia immediatamente utilizzabile e che l’indicatore di pressione indichi un valore che rientra nel campo verde.
  3. Controllo PeriodicoIl controllo periodico è regolamentato dalla legge, sia per il soggetto che deve effettuarlo che per la periodicità. Questo deve essere eseguito da una persona competente, con periodicità massima di sei mesi. Entro la fine del sesto mese, è necessario controllare l’efficienza di tutti i tipi di estintori, portatili o carrellati, senza effettuare prove di funzionamento. I controlli da effettuare sono i seguenti:
    1. corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo;
    2. in caso di presenza di bombole di gas ausiliario per estintori pressurizzati in questo modo, bisogna controllare il tipo e la carica di tali bombole, al fine di sapere se rispettano, o meno, le indicazioni del produttore;
    3. è necessario controllare lo stato di carica degli estintori a biossido di carbonio mediante pesatura;
    4. deve essere verificata la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente;
    5. è necessario effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.
  4. Revisione EstintoriLa revisione, al pari del controllo periodico, deve essere effettuata da una persona competente. Consiste in una serie di interventi di natura tecnica, le cui tempistiche sono regolate dalla norma antincendio:
    1. ogni 24 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, aventi un serbatoio in acciaio al carbonio plastificato;
    2. 36 mesi per gli estintori a polvere;
    3. 48 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, i cui serbatoi sono in acciaio inox;
    4. 60 mesi per gli estintori a Co2;
    5. 72 mesi per gli estintori ad idrocarburi alogenati.
    La revisione estintori è una pratica piuttosto importante, poiché sono previsti interventi tecnici piuttosto specifici:
    1. è necessario esaminare l’interno degli estintori;
    2. controllarne tutte le parti e le componenti;
    3. sostituire i dispositivi di sicurezza, qualora fossero presenti;
    4. sostituzione dell’agente estinguente, delle guarnizioni e delle valvole erogatrici (laddove presenti).

    Una volta effettuati tali controlli di revisione, l’estintore deve essere perfettamente rimontato e riportato in stato di piena efficienza. Su tutti i tipi di estintori, sia portatili che carrellati, deve essere riportata la data del controllo e l’azienda che ha effettuato la revisione. Questi dati devono essere resi visibili sia all’interno che all’esterno degli stessi. I ricambi eventualmente utilizzati non devono alterare la conformità dell’estintore, il cui prototipo ha ottenuto l’approvazione e l’omologazione da parte del Ministero dell’Interno. In caso contrario infatti, qualora la sostituzione di un elemento dovesse comportare delle modifiche, l’estintore risulterebbe automaticamente non omologato, dunque non conforme alla legge.
  5. CollaudoIl collaudo è una misura preventiva, volta a controllare la stabilità del serbatoio e della bombola dell’estintore, se si tratta di un apparecchio a pressione. Nel momento in cui si effettua il collaudo dell’estintore, che sia portatile o carrellato, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice. La data deve essere riportata sia all’interno che all’esterno dell’estintore; un estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori. E’ bene ricordarsi che un estintore deve essere ricaricato anche nel momento in cui viene utilizzato anche solo in parte.
  6. Manutenzione StraordinariaNel corso del tempo, è bene attuare delle operazioni di manutenzione straordinaria, in caso non fosse possibile ripristinare l’efficienza dell’estintore tramite la manutenzione ordinaria. Sono considerati straordinari tutti quegli interventi aggiuntivi rispetto alle verifiche regolari già previste dalla legge.
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DiNorme Italia

GDPR – General Data Protection Regulation

Regolamento Europeo in materia di protezione dati in vigore dal 25 maggio 2018. Normativa (UE) n. 2016/679 …………………………………………….

Il regolamento introduce una serie di novità in materia di obblighi, diritti e riguarderà tutti i Soggetti Pubblici e Privati che effettuano il trattamento di dati personali, archiviati in forma elettronica e/o cartacea. Tra questi, aziende, avvocati, commercialisti, organismi sanitari, istituzioni scolastiche, comuni e tutti coloro che trattano dati personali, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici.

Rispetto al precedente D. Lgs. 196/03

Bisognerà soddisfare le seguenti attività:

  • Nomine di figure professionali specifiche
  • Istituzione di un registro di trattamento dati
  • Analisi dei rischi

La nuova figura professionale prevista dal Regolamento è quella del DPO.

Il DPO, Data Protection Officer, ha il compito di assicurare la protezione del patrimonio informativo aziendale e dei dati personali trattati.

C’è la possibilità di individuare questa figura sia esternamente e sia internamente tra i propri dipendenti.

Per quanto concerne i requisiti richiesti dal regolamento, il Data Protection Officer dovrà essere messo in condizioni di assoluta indipendenza e, in totale assenza di conflitti di interesse, dovrà possedere adeguata formazione.

Oltre alla nomina del DPO dovrà essere scelto un Responsabile del trattamento a cui dovrà essere erogata la formazione

Ad ogni modo, nel definire i propri trattamenti ed i relativi campi di azione è buona norma considerare:

  • il numero di soggetti interessati dal trattamento, rispetto alla popolazione di riferimento;
  • il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
  • la durata dell’attività di trattamento;
  • l’estensione geografica dell’attività di trattamento.

In quest’ottica, PcAlive sta implementando un innovativo sistema di gestione che permetterà di adeguare qualunque tipo di Organizzazione ai nuovi requisiti privacy

Richiedi una check list di autovalutazione che ti consentirà di individuare tutte le operazioni da fare per allinearsi ai nuovi requisiti normativi.

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