Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche. Di seguito le principali:
– dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti
a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute,
attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo
quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021,
sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente
abolito;
– dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno
dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle
norme sugli spostamenti;
– dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri
commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei
giorni festivi e prefestivi;
– anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la
riapertura delle palestre;
– dal 1° luglio potranno riaprire le piscine
al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee
guide e dei protocolli;
– dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita
la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per
cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500
al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di
interesse nazionale);
– dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in
montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
– dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno
riaprire al pubblico;
– parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15
giugno, anziché dal 1° luglio;
– tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1°
luglio;
– dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i
ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose,
tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale
da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
– dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di
formazione pubblici e privati in presenza.
Estratto testo
ART. 1 (Limiti orari agli spostamenti)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti
di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno
inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti
salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute.
2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i
limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e
terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.
3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere
stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2
per eventi di particolare rilevanza.
4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi
i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in
attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
come rideterminati dal presente articolo.
5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli
spostamenti di cui al presente articolo.
ART. 2 (Attività dei servizi di ristorazione)
1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi
di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al
chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1,
nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
ART. 3 (Attività commerciali all’interno di mercati e centri
commerciali)
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi
commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie
commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono
svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e
linee guida, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
ART. 4 (Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere)
1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre
sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal
Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di
adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività
di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai
protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività
dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
ART. 5 (Eventi sportivi aperti al pubblico)
1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
ART. 6 (Impianti nei comprensori sciistici)
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
ART. 7 (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò)
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
ART. 8 (Parchi tematici e di divertimento)
1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
ART. 9 (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie)
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività
dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9
del decreto-legge n. 52 del 2021.
ART. 10 (Corsi di formazione)
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
ART. 11 (Musei e altri istituti e luoghi della cultura)
1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.
ART. 12 (Linee guida e protocolli)
1. I protocolli e le linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
ART. 13 (Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: “in coerenza con
il documento in materia di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale’, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020” sono soppresse;
b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il
seguente: “Lo scenario è parametrato all’incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente
alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia
intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in
una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.”;
c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole “in un livello di
rischio o” sono soppresse;
d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole “in un livello di
rischio o scenario” sono sostituite dalle seguenti: “in uno scenario”;
e) al comma 16-quater, le parole “in uno scenario almeno di tipo 2
e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di
tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio
si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni
100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “in una delle zone di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies”;
f) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente: “16-quinquies.
Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater,
previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla
lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si
collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora
gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro
della salute, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un
livello di rischio alto.”;
g) al comma 16-sexies, le parole “in uno scenario di tipo 1 e con
un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una
incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a
50 casi ogni 100.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nella zona bianca
di cui alla lettera a) del comma 16-septies”;
h) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: “16-septies.
Sono denominate:
a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori
l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti
per tre settimane consecutive;
b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e
inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti COVID-19 è uguale o
inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori
l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250
casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle
lettere b) e d) del presente comma;
d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250
casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti
condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.”.
2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici
è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all’articolo 1 del
decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all’entrata in
vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo. All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due
sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell’ordinanza di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le
regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.
ART. 14 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19)
1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, del decretolegge 22 aprile 2021, n.
52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo
vaccinale.
2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma
3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo
giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale.
ART. 15 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
ART. 16 (Disposizioni di coordinamento)
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,
quanto previsto dal decretolegge 22 aprile 2021, n. 52.
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