Archivio annuale 2020

DiNorme Italia

TEST & TAMPONI – Covid 19

Abbiamo già disponibile soluzioni per Test Rapidi e Tamponi per l’individuazione degli anticorpi IgM e IgG Anti-Covid-19, saranno erogabili a partire dal 4 Maggio 2020.

TEST RAPIDI

Cod. TRP01

10 Pz = €/cad 24.00 + IVA
50 Pz = €/cad 22.00 + IVA
100 Pz = €/cad 20.00 + IVA
Per test svolti da Personale Medico Qualificato = €/PZ 5.00 + IVA

TAMPONI SIEROLOGICI M + G

Test svolto da Personale Medico Qualificato ed Analisi di Laboratori

Cod. TPCOV01

Cod. TPCOV02

Determinazione Titolo Anticorpale IGG €/Persona 35.00 + IVA
Determinazione Titolo Anticorpale IGM €/Persona 35.00 + IVA

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Via Libera ai Test Sierologici nei laboratori privati della Campania

La Campania dà il via libera, da lunedì, ai test sierologici, le analisi del sangue che rilevano gli anticorpi IgG e IgM al Covid-19.

Si tratta degli esami ai quali ormai da settimane, nel resto d’Italia, si stavano già rivolgendo non solo migliaia di cittadini, ma anche centinaia di aziende, piccole e grandi , in previsione della fase 2 e del graduale ritorno delle prime attività produttive.

Una correzione quasi obbligata visto che, per il 4 maggio, cioè lunedì prossimo, tutti i laboratori associati alla Federlab nazionale, con altre associazioni di categoria, avevano annunciato che avrebbero proceduto in ogni caso ai test, nonostante il veto posto da Palazzo Santa Lucia, in ragione della apertura espressa dal Ministero della Salute, che poi ha indetto il bando per una campagna per 150mila test .

La Regione Campania aveva puntato inizialmente sui cosiddetti kit veloci – considerati ormai inaffidabili, bandi per oltre 5 milioni di euro, ma sono troppi i falsi positivi e falsi negativi   – ed era rimasta l’unica  a non prevedere l’ok ai laboratori privati per poter procedere alle analisi sierologiche.

Contattaci e prenota.


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Prevenzione Covid-19

Le Mascherine sono state rimosse dal Catalogo a seguito delle ultime misure che hanno calmierato il prezzo ad € 0.50.

VISIERE PROTETTIVE

Cod. VPPVC068

Visiera in Cristal/PVC 0,68mm Supporto in XPS
Elastico regolabile 70% poliestere & 30% gomma

20 Pz = €/cad 8.00 + IVA
50 Pz = €/cad 7.50 + IVA
100 Pz = €/cad 7.00 + IVA

NO DPI – NO DISPOSITIVO MEDICO

Destinato alla collettività, Art. 16 comma 2 D.L. 18 del 17/03/2020

BARRIERE PARAFIATO

Cod. PFMDFPL3

Struttura In MDF Con PLEXYGLASS 3mm
Apertura 30cm x 15cm – Profondità Base 18cm  
70cm x 70cm = € 90.00 + IVA
80cm x 70cm = € 100.00 + IVA
90cm x 70cm = € 110.00 + IVA
100cm x 70cm = € 120.00 + IVA

Cod. PFPL8

Autoportante PLEXYGLASS 8mm
Apertura 30cm x 15cm – Profondità Base 20cm
70cm x 70cm = € 125.00 + IVA
80cm x 70cm = € 135.00 + IVA
90cm x 70cm = € 145.00 + IVA
100cm x 70cm = € 155.00 + IVA

IGIENIZZANTI

Cod. GELSAN5LT

Gel Tanica 5 Lt   € 55.00 + IVA

Cod. DISAUTOPT

Dispenser Automatico con Piantana   € 120.00 + IVA

Cod. DISMANM

Dispenser Manuale a muro   € 24.00 + IVA

Cod. SAN5LT

Sanitizzante Tanica 5 Lt   € 22.00 + IVA

Nebulizzatori manuali solo se disponibili € 4.00 + Iva

VARCHI & CONTROLLO ACCESSI

Cod. DPI-EN7-S02T

Riconoscimento senza contatto e rilevamento della temperatura.

Cod. DPI-EA7-A003 PIANTANA DA TAVOLO

Cod. DPI-EA7-A060  PIANTANA DA TERRA 60CM

Cod. DPI-EA7-A110  PIANTANA DA TERRA 110CM

Contattaci per il Prezzo

TERMO SCANNER

Cod. TSMAN01

TERMOMETRO ELETTRONICO   € 85.00 + IVA
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Sanitizzazione obbligatoria, autonoma o con ditta esterna?

Ai tutti i nostri clienti e followers, abbiamo voluto dedicare questa nota, nella speranza che finalmente si faccia chiarezza sul mistero della sanificazione.

Un’azienda, PUO’ sanificare i propri ambienti di lavoro in autonomia o DEVE avvalersi di una ditta esterna che certifichi tale sanitizzazione?

Negli anni la sicurezza sul lavoro ha sempre attribuito all’igiene sui posti di lavoro un ruolo rilevante per garantire ai lavoratori i requisiti di sicurezza per la loro salute.

Con l’attivazione delle nuove norme sul contenimento della diffusione del virus COVID-19, è stata introdotta una sezione specifica dedicata alla valutazione del rischi relativi a questa minaccia.

Tra le necessarie misure da adottare troviamo quella di attivare un protocollo di pulizia quotidiana dei locali e di sanificazione periodica degli ambienti di lavoro.

Tanti hanno scelto di affidare queste attività a professionisti dell’igienizzazione al fine di ricevere un servizio di qualità, oppure per coprire grandi superfici. Hanno così conseguito un opportuno certificato dell’attività svolta.

In realtà nel Protocollo sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute il 14/03/2020

meglio dettagliato nella circolare 5443 del febbraio 2020, in nessun caso troviamo traccia dell’obbligo di condurre tali attività all’esclusivo mezzo di ditta specializzata in igienizzazione.

Tanti hanno scelto di affidare queste attività a professionisti del settore al fine di ricevere un innegabile servizio di qualità, oppure per coprire grandi superfici, ma va chiarito che questa è solo una scelta libera dell’azienda.

In alcuni casi l’informazione sembrerebbe risultare distorta creando ansie e terrorismo psicologico, soprattutto a carico delle PMI che guardano con dubbiosa speranza al giorno della riapertura dei propri esercizi.

Già sono attesi al rientro probabili ribassi negli incassi, ed il pensiero di spese accessorie da sostenere per le misure anti COVID accrescono le ansie.

Nel rileggere il protocollo però è evidente che le istruzioni per rendersi conformi sono gestibili anche in modalità “light”, senza necessariamente coinvolgere le Imprese di pulizia.

A maggior sostegno di questa analisi riportiamo alcune righe tratte dal Protocollo:

“L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti (non infetti ndr), delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Come si può desumere, le disposizione non vanno oltre l’indicazione temporale. E per quanto riguarda il riferimento alla circolare 5443 del febbraio 2020 si legge in particolare” .…..le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

In definitiva per riaprire completate l’allegato COVID per il vostro Documento di valutazione del rischio, con eventuale validazione e verifica da parte del vostro medico competente, ed applicate militarmente il protocollo delle attività mantenendo un opportuno registro delle attività di sanitizzazione. Se vorrete gestire tali attività in modalità autonoma o con l’ausilio di una ditta di pulizie, non ha importanza. L’importante è che venga attestato in ogni caso l’utilizzo di prodotti igienizzanti disinfettanti ad uso ospedaliero; se svolgete voi l’attività, conservate copia delle fatture di acquisto, quale ulteriore probatoria dell’attività svolta.

Dunque prepariamoci a riaprire i battenti ed a dimostrare di poter gestire in modo responsabile e civile la fase2.

I nostri reparti sono a vostra disposizione per tutto il supporto possibile.

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FASE 2 – COVID-19

Si ritiene opportuno premettere una serie di indicazioni e suggerimenti pratici sulla fornitura del catalogo di seguito allegato.

Nelle attività produttive e professionali, dove non è possibile distanziare le persone, si verifica la situazione di maggior rischio da gestire. In questo caso, il DPCM 11 marzo 2020 dispone che “laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, ci sia l’adozione di strumenti di protezione individuale”. La disposizione vale laddove già il documento di valutazione dei rischi non imponga analoghe o maggiori cautele.

L’intervento sull’organizzazione complessiva si conferma prioritaria rispetto alle misure individuali.

Nella fase di reperimento in commercio della dotazione necessaria di sicurezza (es. mascherine, occhiali, guanti, tute, camici, cuffie),va sempre ricordato che la via di diffusione del virus sono occhi, naso, bocca e mani, da proteggere assolutamente.

Restiamo a disposizione per ulteriore supporto.

FORNITURE – CLICCA QUI

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FAQ utili per le aziende al tempo del COVID 19

Pubblichiamo una raccolta di FAQ che forniscono diverse  risposte ai quesiti posti più di frequente dalle aziende in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Le risposte si basano sulle indicazioni Ministeriali e Regionali fino ad oggi emanate e raggruppate per argomento per semplicità esplicativa.

RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE ASSENTE PER CoViD ACCERTATA

In caso di malattia (CoViD -19) accertata con tampone, qual’ è la procedura per permettere il rientro in servizio del lavoratore?

Si tratta di soggetti ammalati che possono essere stati ricoverati o meno a seconda della gravità della sintomatologia. Per i casi ricoverati, una volta dimessi dall’ospedale restano in isolamento domiciliare obbligatorio. Anche i casi risultati positivi a tampone e che hanno sviluppato forme cliniche meno gravi, trattate a domicilio, sono posti in isolamento domiciliare obbligatorio. Durante l’isolamento domiciliare, tali pazienti sono sottoposti a monitoraggio da parte degli operatori ATS-DIPS e del MMG. La guarigione viene certificata quando, trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24 h l’uno dall’altro, ed entrambi risultano negativi. Il certificato di “guarigione” viene consegnato al soggetto solo a seguito di riscontro di esiti negativi ai due tamponi. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere l’attività lavorativa.

Se l’assenza per malattia ha superato i 60 giorni sarà sottoposto a visita medica da parte del Medico Competente.

RIENTRO IN SERVIZIO DI LAVORATORE ASSENTE PER CoViD SOSPETTA:

Il lavoratore assente per malattia respiratoria sospetta CoVid (es.: polmonite) diagnosticata clinicamente, (es.: radiografia o TAC) senza effettuazione del tampone quando può rientrare al Lavoro?

 In caso di malattia con sintomi riconducibili al Covid-19, per la quale non è stato effettuato nessuno accesso a strutture sanitarie, qual’ è la procedura per permettere il rientro del lavoratore?

Si deve far fare il tampone ai lavoratori che vogliono rientrare ed ai quali è stata diagnosticata una CoViD 19 solo sulla base della radiografia?

 Esistono molti lavoratori che sono stati assenti per disturbi suggestivi per CoViD 19 ma, in assenza di una diagnosi effettuata con test specifico, non è possibile escludere una infezione da SARS-CoV-2, pertanto è forte la preoccupazione per i datori di lavoro, circa la possibilità che tali lavoratori possano rappresentare fonte di contagio se riammessi al lavoro. È noto infatti che il paziente clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Attualmente non ci sono prove sufficienti per stabilire la durata massima di trasmissione del Virus SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici. Questi lavoratori, in assenza di diagnosi di positività tramite tampone, non sono seguiti dall’ATS ma dal loro Medico curante che rilascia il certificato di malattia per l’INPS. È quindi il Curante a stabilire la guarigione su base clinica ovvero sulla base della risoluzione della sintomatologia clinica presentata.

Al momento non esistono indicazioni specifiche per l’effettuazione dei tamponi, al di fuori dei casi previsti.

In attesa che siano fornite indicazioni per l’effettuazione di test specifici per garantire la completa guarigione [risoluzione sia dei sintomi che della presenza del virus nei liquidi biologici], possono essere adottate le misure di prevenzione indicate nel DPCM dell’11 marzo 2020 unitamente alle misure di prevenzione e alle raccomandazioni del protocollo nazionale condiviso 11 del 14.03.2020. In particolare si raccomanda l’adozione di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza o di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Questa scelta è in ragione del fatto che comunque l’emissione del virus si riduce con il passare dei giorni dal termine della sintomatologia.

Prima del rientro al lavoro, dopo malattia riconducibile al Covid-19, va sempre informato il Medico Competente?

È opportuno informare il medico competente, se non è già al corrente, facendo in modo che il lavoratore possa mettersi in contatto con lui (ad esempio fornendo preventivamente a tutti i dipendenti un recapito o una casella di posta e-mail per le comunicazioni con il Medico Competente) per ricevere eventuali raccomandazioni sanitarie o per rilevare eventuali situazioni di ipersuscettibilità che possano richiedere particolare attenzione e tutela.

Per lavoratori che sono stati contatti stretti di casi accertati di CoViD 19 e superata la quarantena devono rientrare al lavoro (per es. settore alimenti), il Datore di Lavoro può chiedere esito di tamponi negativi o “certificati di buona salute” come “garanzia per la ditta e per i clienti”.

per i contatti stretti, superato il periodo di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, in assenza di sintomi è il Medico di Medicina Generale che pone termine all’isolamento. Non è previsto il rilascio di certificazioni né effettuazione di tamponi.

Sull’argomento il Protocollo nazionale condiviso del 14.03.2014 prevede che il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Si ricorda inoltre che il lavoratore dovrà essere informato rispetto al fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

Nell’intento di proteggere gli altri lavoratori, si può richiedere al lavoratore che è stato assente per malattia (non specificata quale) per pochi giorni, di esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell’assenza non è da imputarsi a covid19?

Come è noto, in caso di malattia, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro attraverso i canali di comunicazione indicati dal datore di lavoro stesso. Il Medico curante trasmette il certificato di malattia per via telematica. Il certificato medico telematico è composto di due parti: una parte inviata all’INPS contiene la motivazione della richiesta e la diagnosi; la parte di certificato di malattia telematico per in datore di lavoro, invece, per la privacy del lavoratore non contiene la diagnosi ma solo l’indicazione dei giorni di malattia. È responsabilità del medico dunque stabilire i giorni di assenza in base alla patologia riscontrata.

Resta ferma la necessità di informare tutti i lavoratori, come previsto dal punto 1 del Protocollo nazionale condiviso di regolamentazione del 14.03.2020, in modo che siano informati dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali informandone il proprio medico e l’autorità sanitaria e di non poter accedere in azienda e di <>

LAVORATORI in AZIENDA CON FEBBRE

Quando un lavoratore viene intercettato all’ingresso con febbre > a 37,5°C, cosa si deve fare in azienda?

Se un lavoratore accusa sintomi dopo essere entrato in azienda cosa si deve fare?

il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Potrebbe anche succedere che il lavoratore in assenza di rialzo di temperatura all’ingresso, inizi ad accusare sintomi durante il turno di lavoro.

In entrambe le situazioni, i lavoratori saranno momentaneamente forniti di mascherine e isolati ovvero sistemati in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire specificamente all’isolamento, potranno utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il trasporto in sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta (per esempio in convenzione con associazioni di trasporto malati). Al domicilio il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.

Conviene ricordare che il protocollo nazionale condiviso del 14.03.2020, in relazione alla rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, ricorda che tale pratica costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina sulla privacy vigente.

A tal fine suggerisce di:

1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

E’ possibile far uscire il lavoratore con pregresso tampone positivo dal proprio domicilio, fino alla struttura sanitaria preposta per esecuzione del doppio tampone per accertare la negatività, prima della chiusura dell’infortunio?

A chi devo rivolgermi per far effettuare il tampone ad un lavoratore che è stato assente per positività al COVID19 e vuole rientrare al lavoro?

Premesso che il soggetto, per essere sottoposto al tampone, deve essere asintomatico da 14 giorni, è l’ATS o la struttura sanitaria che ha monitorato il soggetto durante la fase di isolamento obbligatorio che procede a stabilire quando effettuare i tamponi, provvedendo ad inviare convocazione scritta al paziente. In caso di controllo stradale, sarà indispensabile esibire la convocazione ricevuta e il modulo di autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 opportunamente precompilato specificando che lo spostamento è determinato da motivi di salute (ad esempio: convocato da ATS o Ospedale di……… per effettuazione Test).

 In azienda deve essere istituito un gruppo di lavoro per l’emergenza Covid19?

Il protocollo nazionale condiviso del 14.03.2020, prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio Covid-19 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. E’ opportuno che sia composto quantomeno dal datore di Lavoro (o suo delegato), dal RSPP (o ASPP) e dal Medico Competente. È opportuno che la sua costituzione ed il suo programma operativo siano formalizzati in un documento portato a conoscenza di tutti i lavoratori.

Quali accorgimenti preventivi deve attuare l’azienda per l’utilizzo degli spogliatoi e della mensa?

 L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato per evitare situazioni di assembramento. È necessario garantire una ventilazione continua dei locali, prevedendo una riduzione dei tempi di sosta all’interno di tali spazi garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone durante il loro utilizzo.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi/contenitori/arredi/mobili per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Come già diffusamente praticato in molte aziende, è opportuno registrare le operazioni di pulizia giornaliera e sanificazione, riportando data, orario e firma dell’operatore, su un’apposita scheda esposta alla visibilità dei frequentatori del luogo stesso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – MASCHERINE

 Se l’azienda non reperisce sul mercato mascherine marcate CE, può utilizzare mascherine non marcate per proteggere i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro?

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e al solo scopo di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni d’uso. A tal proposito il Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 all’articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) stabilisce che, “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.”

Lo stesso articolo prevede anche che “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.”

ACCESSO IN AZIENDA DI PERSONALE ESTERNO

Cosa bisogna fare per i fornitori esterni che entrano in azienda?

Cosa bisogna fare per gli autisti che vengono a scaricare/caricare la merce? mezzi/attrezzature?

Le indicazioni sono fornite dal protocollo nazionale condiviso del 14.03.2020 e dal protocollo condiviso/ linee guida relative al SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:

    Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

    Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di (almeno) un metro.

    Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

    Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali….

    Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

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CONFLITTI INTERNI LEGATI ALL’INTRODUZIONE MASSIVA E REPENTINA DELLO SMART WORKING.

Una modalità organizzativa che, accanto ai molti vantaggi, porta con sé anche alcuni rischi: in una situazione in cui molti si sentono tesi, preoccupati e insicuri, lo smart working rischia di far deflagrare i conflitti interni. Gli scambi via mail, rispetto a quelli verbali, generano più di frequente fraintendimenti: se in azienda un piccolo scontro intercorso “a distanza” può essere chiarito verbalmente facendo due parole con il collega dell’ufficio vicino o magari con un incontro alla macchinetta del caffè, ora le modalità sono cambiate. La distanza può acuire i conflitti: anche in questo caso va curata la comunicazione interna.

Vanno poi considerati,anche tutti i conflitti legati alla diversa gestione dei tempi e degli spazi famiglia-lavoro: la mancata differenziazione dei tempi, le difficoltà legate al fatto che magari non si dispone in casa di uno spazio idoneo e si è costretti a condividere la postazione di lavoro con i familiari…Tutti elementi di possibile tensione che anche l’hr deve avere bene in mente…».

 Una chat aziendale per scambiare idee su come investire il tempo libero a casa,un video contest, una newsletter interna dedicata, l’attivazione di videoconferenze cadenzate con i singoli uffici: tante possono essere le soluzioni per favorire il clima aziendale, contribuire a spezzare l’isolamento e far sentire i lavoratori ancora parte di una squadra.In una situazione di questo tipo l’attivazione di un percorso dedicato per la gestione dei conflitti può inoltre rivelarsi molto utile… 

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Emergenza COVID -19 Misure Urgenti del Datore di Lavoro

Alla luce dell’emergenza causata da coronavirus 2019-nCoV, i datori di lavoro e consulenti devono affrontare questa nuova criticità,atteso che ai sensi del TU della sicurezza la responsabilità sulla tutela dei lavoratori ricade esclusivamnete sul datore stesso. Il coronavirus rappresenta difatti un nuovo rischio biologico , pertanto con la collaborazione del medico competente, deve procedere innanzitutto ad aggiornare il Duvri, documento di valutazione rischi; quindi deve individuare le misure di prevenzione, tra cui la fornitura di Dpi (dispositivi protezione individuale); e tutti i provvedimenti atti a tutelare i lavoratori dal rischio biologico. Secondo il Ministero della Salute, che ha fornito le indicazioni operative con la circolare n. 3190 dello scorso 3 febbraio, per i casi di contatti a rischio con gli ammalati si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. Il datore di lavoro è poi tenuto ad accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco in Cina o in aree geografiche “a rischio”.

Misure preventive sui luoghi di lavoro

Il provvedimento citato,  riconduce l’emergenza coronavirus all’obbligo, gravante sul datore di lavoro insieme al medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Titolo X, Capo II), di tutelare i dipendenti dal c.d. “rischio biologico, in funzione della entità del pericolo corrente.

Tale rischio ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D. Lgs. 81/2008).

Obblighi per i datori di lavoro…

Al di là di tali direttive ministeriali, rivolte direttamente nei confronti di operatori di servizi o esercizi a contatto con il pubblico, il datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti deve porre particolare attenzione.

A questo proposito, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori stabilmente impegnati all’interno di locali aziendali ubicati nel contesto nazionale, rimangono ferme le misure intuitivamente necessarie (anche in ottica strumentale all’attuazione delle prescrizioni ministeriali da parte dei singoli) ad assicurare la salubrità degli ambienti:

Ad esempio

  1. l’installazione di erogatori di gel antibatterici,
  2. accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti,
  3. dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti.

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

Ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

  • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI;

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). La mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non serve indossare più mascherine sovrapposte.

PORRE ATTENZIONE ALL’IGIENE DELLE SUPERFICI;

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

EVITARE I CONTRATTI STRETTI E PROTRATTI CON PERSONE CON SINTOMI SIMIL INFLUENZALI;

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

ADOTTARE OGNI ULTERIORE MISURA DI PREVENZIONE DETTATA DAL DATORE DI LAVORO.

OVE, NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, SI VENGA A CONTATTO CON UN SOGGETTO CHE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO SI PROVVEDERÀ – DIRETTAMENTE O NEL RISPETTO DI INDICAZIONI FORNITE DALL’AZIENDA – A CONTATTARE I SERVIZI SANITARI SEGNALANDO CHE SI TRATTA DI CASO SOSPETTO PER CORONAVIRUS.

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:

  1. evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
  2. se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
  3. lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
  4. far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Fermi restando tali obblighi “minimi”, l’imprenditore è poi tenuto ad accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.

Ciò in quanto anche in tali ipotesi rimane fermo l’obbligo datoriale di attuare specifiche misure di sicurezza calibrate anche in funzione delle condizioni sanitarie del luogo della prestazione.

In tal senso, per fronteggiare al meglio il concreto pericolo di contagio, è sempre più frequente il ricorso delle aziende sia a forme di lavoro “da remoto” (“lavoro agile/smart-working” o telelavoro), sia a provvedimenti di sospensione della dell’attività lavorativa pur in costanza di retribuzione; iniziative, queste, che stanno trovando riscontro anche nei riguardi di lavoratori “in quarantena” dopo essere tornati in Italia da zone particolarmente esposte all’epidemia.

La stessa logica preventiva del “rischio biologico” sta poi orientando le aziende nella gestione del personale che debba recarsi in trasferta nell’area orientale o in zone “a rischio”. In tali ipotesi la tendenza appare quella di ritenere legittimo (e dunque irrilevante ai fini disciplinari) l’eventuale rifiuto opposto dal dipendente, in ragione dell’epidemia, al provvedimento di trasferta o distacco. Così descritto il quadro attuale, rimane inteso che le misure precauzionali richieste o messe in atto da operatori e datori di lavoro potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni nazionali, dall’OMS e dagli esperti del settore.

Aggiornamento al 23/02/2020

Pubblicati In GU Decreti misure contenimento e gestione coronavirus (COVID-19)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020

Art. 1

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un’area  gia’ interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita’ competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  all’evolversi  della  situazione epidemiologica.

  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o nell’area;

  b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;

  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

  d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonche’  della  frequenza  delle  attivita’ scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

  e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all’articolo  101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche’  dell’efficacia  delle disposizioni regolamentari sull’accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi;

  f)  sospensione   dei   viaggi   d’istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione,  sia  sul territorio  nazionale  sia  all’estero,  trovando   applicazione   la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

  g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l’assunzione  di personale;

  h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

  i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come identificate   dall’Organizzazione   mondiale   della   sanita’,   di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per  l’adozione  della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

  j) chiusura di tutte le attivita’ commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’;  

 k) chiusura o limitazione  dell’attivita’  degli  uffici  pubblici, degli esercenti attivita’ di pubblica  utilita’  e  servizi  pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima  necessita’  sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o all’adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate dall’autorita’ competente;

  m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del  trasporto di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche’ di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai provvedimenti di cui all’articolo 3;

  n)  sospensione  delle  attivita’  lavorative  per  le  imprese,  a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilita’  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita’ domiciliare;

  o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita’ di svolgimento  del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

Art. 2

 Ulteriori misure di gestione dell’emergenza

   1. Le autorita’ competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di contenimento e gestione  dell’emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu’ decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro  della  difesa, il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri competenti  per  materia,  nonche’   i   Presidenti   delle   regioni competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino il territorio nazionale.

  2.  Nelle  more  dell’adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n.  112,  e  dell’articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e urgenti  gia’  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  4. Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il  mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

  5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali.

  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

   Disposizioni finanziarie

  1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto  dalla  medesima  delibera  e’ incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,

che a tal fine e’ corrispondentemente incrementato. 

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad  euro  20  milioni  per l’anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell’immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il Ministro dell’economia e delle finanze e’  autorizzato  ad  apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2020

 
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DiNorme Italia

Cinque imprenditori edili denunciati tra San Vito e Campobello

Violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e ben sette operai su sedici totalmente in nero. Sono queste le contestazioni effettuate dai carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro a cinque imprenditori edili titolari di alcuni cantieri nei comuni di San Vito Lo Capo e Campobello di Mazara.

Nello specifico, nel corso degli accertamenti sono emerse gravi violazioni delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, infatti, i legali rappresentanti deferiti sono stati ritenuti responsabili di non aver: recintato l’accesso ai cantieri, predisposto con opportuni parapetti i lati prospicienti il vuoto, avviato a visita medica i dipendenti non regolarmente assunti, fornito ai lavoratori una adeguata formazione ed informazione su rischi connessi all’attività, consegnato ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale, munito i ponteggi metallici di robusti parapetti e tavole fermapiede; fissato correttamente i tavolati piani di calpestio e non aver rimosso materiale ed attrezzature non occorrenti dal piano di calpestio dei ponteggi, inoltre, sono stati individuati complessivamente 7 lavoratori italiani in nero su 16 presenti.

Per tali motivi, oltre ad aver proceduto alla denuncia dei legali responsabili dei cantieri, i militari dell’Arma hanno sospeso le cinque attività imprenditoriali, elevando ammende pari ad euro 28.973,00 e sanzioni amministrative per complessivi euro 42.400,00.

Fonti : TP24.IT

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