Emergenza COVID -19 Misure Urgenti del Datore di Lavoro

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Emergenza COVID -19 Misure Urgenti del Datore di Lavoro

Alla luce dell’emergenza causata da coronavirus 2019-nCoV, i datori di lavoro e consulenti devono affrontare questa nuova criticità,atteso che ai sensi del TU della sicurezza la responsabilità sulla tutela dei lavoratori ricade esclusivamnete sul datore stesso. Il coronavirus rappresenta difatti un nuovo rischio biologico , pertanto con la collaborazione del medico competente, deve procedere innanzitutto ad aggiornare il Duvri, documento di valutazione rischi; quindi deve individuare le misure di prevenzione, tra cui la fornitura di Dpi (dispositivi protezione individuale); e tutti i provvedimenti atti a tutelare i lavoratori dal rischio biologico. Secondo il Ministero della Salute, che ha fornito le indicazioni operative con la circolare n. 3190 dello scorso 3 febbraio, per i casi di contatti a rischio con gli ammalati si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. Il datore di lavoro è poi tenuto ad accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco in Cina o in aree geografiche “a rischio”.

Misure preventive sui luoghi di lavoro

Il provvedimento citato,  riconduce l’emergenza coronavirus all’obbligo, gravante sul datore di lavoro insieme al medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Titolo X, Capo II), di tutelare i dipendenti dal c.d. “rischio biologico, in funzione della entità del pericolo corrente.

Tale rischio ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D. Lgs. 81/2008).

Obblighi per i datori di lavoro…

Al di là di tali direttive ministeriali, rivolte direttamente nei confronti di operatori di servizi o esercizi a contatto con il pubblico, il datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti deve porre particolare attenzione.

A questo proposito, con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori stabilmente impegnati all’interno di locali aziendali ubicati nel contesto nazionale, rimangono ferme le misure intuitivamente necessarie (anche in ottica strumentale all’attuazione delle prescrizioni ministeriali da parte dei singoli) ad assicurare la salubrità degli ambienti:

Ad esempio

  1. l’installazione di erogatori di gel antibatterici,
  2. accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti,
  3. dotazione di guanti o mascherine protettive e simili accorgimenti.

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

Ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

  • LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI;

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). La mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non serve indossare più mascherine sovrapposte.

PORRE ATTENZIONE ALL’IGIENE DELLE SUPERFICI;

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

EVITARE I CONTRATTI STRETTI E PROTRATTI CON PERSONE CON SINTOMI SIMIL INFLUENZALI;

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

ADOTTARE OGNI ULTERIORE MISURA DI PREVENZIONE DETTATA DAL DATORE DI LAVORO.

OVE, NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, SI VENGA A CONTATTO CON UN SOGGETTO CHE RISPONDE ALLA DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO SI PROVVEDERÀ – DIRETTAMENTE O NEL RISPETTO DI INDICAZIONI FORNITE DALL’AZIENDA – A CONTATTARE I SERVIZI SANITARI SEGNALANDO CHE SI TRATTA DI CASO SOSPETTO PER CORONAVIRUS.

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:

  1. evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
  2. se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
  3. lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
  4. far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Fermi restando tali obblighi “minimi”, l’imprenditore è poi tenuto ad accortezze ulteriori nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.

Ciò in quanto anche in tali ipotesi rimane fermo l’obbligo datoriale di attuare specifiche misure di sicurezza calibrate anche in funzione delle condizioni sanitarie del luogo della prestazione.

In tal senso, per fronteggiare al meglio il concreto pericolo di contagio, è sempre più frequente il ricorso delle aziende sia a forme di lavoro “da remoto” (“lavoro agile/smart-working” o telelavoro), sia a provvedimenti di sospensione della dell’attività lavorativa pur in costanza di retribuzione; iniziative, queste, che stanno trovando riscontro anche nei riguardi di lavoratori “in quarantena” dopo essere tornati in Italia da zone particolarmente esposte all’epidemia.

La stessa logica preventiva del “rischio biologico” sta poi orientando le aziende nella gestione del personale che debba recarsi in trasferta nell’area orientale o in zone “a rischio”. In tali ipotesi la tendenza appare quella di ritenere legittimo (e dunque irrilevante ai fini disciplinari) l’eventuale rifiuto opposto dal dipendente, in ragione dell’epidemia, al provvedimento di trasferta o distacco. Così descritto il quadro attuale, rimane inteso che le misure precauzionali richieste o messe in atto da operatori e datori di lavoro potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni nazionali, dall’OMS e dagli esperti del settore.

Aggiornamento al 23/02/2020

Pubblicati In GU Decreti misure contenimento e gestione coronavirus (COVID-19)

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020

Art. 1

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un’area  gia’ interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita’ competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  all’evolversi  della  situazione epidemiologica.

  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o nell’area;

  b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;

  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

  d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonche’  della  frequenza  delle  attivita’ scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita’ formative svolte a distanza;

  e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all’articolo  101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche’  dell’efficacia  delle disposizioni regolamentari sull’accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi;

  f)  sospensione   dei   viaggi   d’istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione,  sia  sul territorio  nazionale  sia  all’estero,  trovando   applicazione   la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

  g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l’assunzione  di personale;

  h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

  i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come identificate   dall’Organizzazione   mondiale   della   sanita’,   di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per  l’adozione  della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

  j) chiusura di tutte le attivita’ commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessita’;  

 k) chiusura o limitazione  dell’attivita’  degli  uffici  pubblici, degli esercenti attivita’ di pubblica  utilita’  e  servizi  pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima  necessita’  sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o all’adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate dall’autorita’ competente;

  m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del  trasporto di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche’ di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai provvedimenti di cui all’articolo 3;

  n)  sospensione  delle  attivita’  lavorative  per  le  imprese,  a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilita’  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita’ domiciliare;

  o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita’ lavorative nel comune o nell’area interessata nonche’ delle attivita’ lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita’ di svolgimento  del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

Art. 2

 Ulteriori misure di gestione dell’emergenza

   1. Le autorita’ competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di contenimento e gestione  dell’emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui all’articolo 1, comma 1.

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu’ decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro  della  difesa, il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri competenti  per  materia,  nonche’   i   Presidenti   delle   regioni competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino il territorio nazionale.

  2.  Nelle  more  dell’adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n.  112,  e  dell’articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e urgenti  gia’  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  4. Salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, il  mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

  5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali.

  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

   Disposizioni finanziarie

  1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto  dalla  medesima  delibera  e’ incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,

che a tal fine e’ corrispondentemente incrementato. 

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad  euro  20  milioni  per l’anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell’immediata attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il Ministro dell’economia e delle finanze e’  autorizzato  ad  apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2020

 
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