Archivio annuale 2022

DiNorme Italia

MASCHERINA IN AZIENDA FACCIAMO CHIAREZZA

Le imprese chiedono un quadro chiaro, che non lasci dubbi su quello che il datore di lavoro deve fare per essere in regola sul fronte della salute e sicurezza anche rispetto all’utilizzo delle mascherine.

In base all’articolo 2087 del Codice civile il datore di lavoro è responsabile rispetto alla salute e sicurezza nella sua azienda. E il Covid può essere considerato infortunio sul lavoro. Se fosse chiamato in giudizio da un dipendente o dalla sua famiglia, il titolare dell’impresa dovrebbe dimostrare di avere fatto tutto quello che era possibile per limitare i rischi per i dipendenti.

Pertanto l’esistenza di un documento direttivo  e il fatto di poter dire di averlo applicato è una garanzia per il datore di lavoro stesso.

Il ministero della Salute nel frattempo continua a «raccomandare fortemente» la mascherina nei luoghi di lavoro.

Un caso particolare è quello dei lavoratori a contatto con il pubblico, quelli che operano all’interno di negozi e pubblici esercizi. Per camerieri e baristi, sempre in movimento, l’uso della mascherina è particolarmente pesante. D’altra parte il contatto con la clientela (non più tenuta a esibire il green pass) aumenta il rischio per il lavoratore. Anche in questo settore è prevalsa la linea del mantenimento della mascherina, come auspicato per esempio da Confesercenti, mentre nella grande distribuzione, rappresentata da Federdistribuzione, il mantenimento della mascherina non è considerato un problema.

Nel pubblico impiego la circolare del ministro Brunetta raccomanda l’utilizzo per il personale che lavora allo sportello e se mancano adeguate barriere;

LE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE HANNO PREFERITO MANTENERE IL PROTOCOLLO COSÌ COME ERA, IN TUTTO IL SUO RIGORE, ANCHE PER EVITARE DI DOVER RECEPIRE E DISCUTERE NUOVI PROTOCOLLI IN OGNI AZIENDA.

Ricordiamo che il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro” è previsto «l’uso obbligatorio delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto» (non necessario nel caso di attività svolte da soli). Queste regole valgono per i lavoratori.

Per i clienti la mascherina è invece soltanto «raccomandata» ma non c’è più obbligo.

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MASCHERINE E GREEN PASS: Dal 1° Maggio 2022 cambiano le regole

Il Ministro della Salute, ha firmato il 28 aprile 2022 la nuova ordinanza che rinnova e modifica  le regole previste per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Le mascherine saranno ancora obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno 2022  ma solamente per alcuni ambiti specifici sotto elencati e ripresi dall’ordinanza:

  • trasporto pubblico, sia a lunga percorrenza che locale, quindi aerei, navi, treni, metropolitana, bus e tram;
  • ospedali e RSA;
  • cinema e teatri;
  • locali di musica e intrattenimento;
  • palazzetti dello sport.

In questi luoghi sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2.

In tutti gli altri ambienti, compreso il posto di lavoro, cade il vincolo ma restano vivamente raccomandate:

“È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.”

Quindi non sarà più obbligatoria anche per negozi, bar, ristoranti, supermercati ed eventi all’aperto.

Per quanto riguarda la scuola l’obbligo resta fino alla fine dell’anno scolastico, come specificato dalla normativa già in vigore.

In generale non sono tenuti ad indossare i dispositivi di protezione individuale:

  • i bambini con meno di sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi per comunicare con una persona con disabilità non può fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Dal 1° maggio, inoltre, il green pass non sarà più richiesto in Italia.

Non essendoci menzione del certificato verde, di conseguenza restano valide le indicazioni della norma attualmente in vigore (D.24/03/2022) che prevede la certificazione verde fino al 30 aprile.

A partire da questa data cadrà l’obbligo  sul posto di lavoroper mangiare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi di trasporto, per assistere a spettacoli all’aperto e per partecipare ai concorsi pubblici.

Via anche il green pass rafforzato, quello ottenuto con il ciclo vaccinale completo o guarigione, che fino al 30 aprile è necessario per accedere a palestre e piscinecinema e teatri e partecipare a feste o convegni.

L’obbligo di super green pass resta solamente per entrare negli ospedali e nelle RSA, qui sarà necessario fino al 31 dicembre 2022. La certificazione base sarà necessaria per viaggiare all’estero.

Per quanto riguarda i vaccini, l’obbligo resta fino al 15 giugno 2022 per:

  • cittadini over 50;
  • insegnanti e personale scolastico;
  • forze dell’ordine.

Per medici e infermieri l’obbligo cessa il 31 dicembre 2022.

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GREEN PASS LUOGHI DI LAVORO 2022: REGOLE E NUOVI OBBLIGHI

L’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati è stato introdotto dal decreto legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021. Ricordiamo che Il green pass (base) si ottiene con vaccinazione , guarigione da Covid o tampone negativo.

Da qualche giorno, il GP  serve anche per accedere ai cosiddetti servizi della persona – come parrucchieri, barbieri e centri estetici – oltre che per visitare una persona in carcere. Dal primo febbraio, il certificato base servirà inoltre per accedere a uffici pubblici, poste e banche, e per entrare nella maggior parte dei negozi salvo quelli considerati essenziali.( In quest’ultima lista, rientrano i supermercati, i negozi di alimentari, di articoli medicali o igienico-sanitari, oltre che quelli di animali domestici farmacie, parafarmacie, edicole, benzinai, ottici e mercati all’aperto. Senza il pass si potrà andare inoltre negli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per denunciare un reato o chiedere un intervento a tutela dei minori)

Il Super Green Pass si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione. Dallo scorso 10 gennaio è obbligatorio per accedere a moltissimi luoghi, come musei, mostre e ristoranti (sia all’aperto che al chiuso), per entrare negli alberghi, per assistere a competizioni sportive e spettacoli al chiuso o all’aperto, per usare mezzi di trasporto pubblici e per partecipare a feste, fiere e congressi. Questo tipo di certificato è richiesto anche per accedere a piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, nonché agli impianti sciistici

L’ultimo tipo di certificato è il Green pass booster o “Mega green pass”. Come ricorda il governo, dallo scorso 30 dicembre e fino al 31 marzo 2022 solo chi ne è munito può accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per fare visita a un familiare o un amico

Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo”, specifica il governo, “potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2

Per quanto riguarda la scadenza del Green Pass  il decreto in vigore prevede che dal 1° febbraio la certificazione verde sia valida sei mesi, ma probabilmente si interverrà per renderlo valido senza limiti, salvo nuove valutazioni dell’Aifa e dell’Ema sulla quarta dose

RIEPILOGO DELLE NORME

Il decreto Festività DL 221 prevede in relazione al  Green pass nel settore lavorativo  le seguenti novità :

  1. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

2. Riduzione della durata del Green pass a 6 mesi invece che 9,  a partire dal 1 febbraio 2022.

Il decreto legge 1 2022 pubblicato in Gazzetta il 7 gennaio  introduce invece:

 A. Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall’8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022.

B. Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile  senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.

 Il decreto 1 2022  inoltre amplia a tutte le aziende, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti,  la possibilità  dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di  sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.

Il contratto è rinnovabile  piu volte  fino al  termine , anche questo ampliato,  del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Novità conversione dl 172 2021: green pass nei luoghi di lavoro

VALIDITA’ GREEN PASS  Il green pass mantiene la sua validità  fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui  il conteggio delle ore, nel caso di tamponi porti una scadenza durante l’orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione  prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli  durante la giornata.

LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato viene modificata la attuale prescrizione di doppio controllo del green pass a carico sia dell’agenzia che della azienda utilizzatrice. La conversione in legge definisce che l’obbligo è a carico dell’utilizzatore  mentre  l’agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque  tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass obbligatorio. In caso di violazione dell’obbligo informativo  la sanzione va da 400 a 1000 euro.

SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS  La legge aveva prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato  (ora senza limiti dimensionali)  possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo:  la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta  puo essere  di 10 giorni “lavorativi ” quindi due settimane di calendario, e con la possibilita di essere rinnovato piu volte. Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservzione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non puo rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.

SANZIONI RIDOTTE:  Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta  delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.

CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA’:    nonostante le critiche del Garante per la privacy viene previsto che  i dipendenti possano  « consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19»  che la conserva   fino alla data di scadenza,  senza bisogno  quindi per quel dipendente di ripetere il controllo  del green pass ogni giorno . La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.

Obblighi vaccinali  e sanzioni nei luoghi di lavoro ll decreto legge 172-2021 ha introdotto dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori ,  oltre ai sanitari e al personale  socio sanitario delle RSA già obbligato , ovvero:

 tutto il personale della scuola,

 personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,

 personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),

tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e

personale degli Istituti penitenziari.

Si ricorda che l’inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro  senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto.

Il nuovo decreto 1 2022 prevede anche una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro. La sanzione sarà irrogata automaticamente dall’Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull’incrocio dei dati con le anagrafi del ministero della Salute.

Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti  che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è  prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro che si raddoppia in caso di  reiterazione  e che  si applicherà ai lavoratori over 50 tenuti a esibire dal 15 febbraio prossimo il green pass rafforzato.

Precisazioni sulle verifiche del green pass nei luoghi di lavoro

Il  provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri  del 17.12.2021  ha  precisato che   il green pass dei lavoratori deve essere controllato anche se è stato consegnato  al datore di lavoro, per verificare ” la perdurante validità della certificazione”.   Non viene  specificata comunque la periodicità con cui va effettuato il controllo. Il provvedimento prescrive inoltre l’obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di supergreen pass, ovvero la certificazione che indica l’avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID . Per questo tipo di verifica INPS ha modificato le funzioni della piattaforma GREENPASS 50+ aprendola ora  anche alle aziende con  meno di 50 dipendenti e a quelle pubbliche aderenti a NOIPA.  La  piattaforma consente  infatti anche la  ricezione della notifica   da parte della piattaforma del ministero della salute “DGC”  di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente .

Nel servizio “GreenPass50+”, quindi il datore di lavoro ha possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia:

ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass “base”; o ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale; o  con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale (sueprgreen pass)  per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass ” base”  per la restante parte dei propri dipendenti.

In merito l’istituto ha pubblicato il messaggio 4529 /2021, in cui specifica anche che:

il controllo del green pass standard  esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre

la verifica del supergreen pass, cioe dell’avvenuta vaccinazione  può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.

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Le linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento – 10 Giugno 2021

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  • INFORMAZIONI ULTERIORI DA RENDERE AGLI UTENTI;
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