Archivio giornaliero 12 Febbraio, 2021

DiNorme Italia

COVID-19: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER VACCINI E DPI

Al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, il comma 1 dell’articolo 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Dette spese, individuate al successivo secondo comma, devono essere sostenute da “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”.

Un ambito soggettivo è circoscritto ai seguenti soggetti :

• imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

• enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

• stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;

• persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;

• enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ;

• enti religiosi civilmente riconosciuti ;

• strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

La disposizione non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto possono accedervi:

• i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e ss., L. n. 190 del 2014;

• i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011;

• gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Non rientrano nella platea dei beneficiari del credito d’imposta coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Il comma 1 dell’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 istituisce un credito d’imposta “in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo delle risorse stanziate .Il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, ne deriva che risultano agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al successivo comma 2 dell’articolo 125, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 dell’articolo 125 individua due categorie di spese:

1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, lettera a);

2. quelle sostenute per l’acquisto di:

– dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, lettera b);

– prodotti detergenti e disinfettanti, lettera c);

– dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione, lettera d);

– dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione, lettera e).

Le attività di “sanificazione” (sub 1) devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus SARS-Cov-2. Secondo la circolare n. 20/E del 2020 “tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti”.

L’Agenzia delle Entrate nel citato documento di prassi afferma che la “sanificazione” può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2020, n. 9/E aveva già fornito dei chiarimenti  per cui i dispositivi individuali agevolati di cui all’art. 125, comma 2, lett. b), D.L. n. 34/2020 sono rappresentati da:

• mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;

• guanti;

• visiere di protezione;

• occhiali protettivi;

• tute di protezione;

• calzari.

Inoltre, con riferimento ai dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, nella citata circolare n. 9/E del 2020 si ritiene che, solo in presenza di tale documentazione, le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta in commento. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, l’Agenzia delle Entrate richiederà ai beneficiari la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Anche le spese relative alla sanificazione delle attrezzature concorrono alla determinazione del credito d’imposta in esame; secondo la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, detti strumenti possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati prima dell’epidemia C19 per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro.

l credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

c) non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti.

IL TRATTAMENTO IVA PER LE CESSIONI DI VACCINI E KIT DIAGNOSTICI

L’articolo 1, commi 452 e 453, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), dispone delle esenzioni Iva per i vaccini Covid-19 e per i kit diagnostici. Nel dettaglio, il comma 452 stabilisce che sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta  dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022:

• le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE previsti anche dalla direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, oltre che dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, o nella legislazione europea armonizzata. Nello specifico si tratta dei c.d. tamponi molecolari, dei test rapidi antigenici e dei test sierologici;

• le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

La disposizione, nel suo incipit, si pone espressamente in deroga all’articolo 124, comma 1, D.L. n. 34/2020 che applicherebbe a tali operazioni un’aliquota Iva del 5%.

Il comma 453, inoltre, dispone che le cessioni di vaccini C.19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Quest’ultima disposizione deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che stabilisce l’applicazione di una aliquota del 10% per i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione, di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

Segui & Condividi
error