PSA – Protocollo Sanitario Aziendale

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PSA – Protocollo Sanitario Aziendale

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Il protocollo di sorveglianza sanitaria è uno strumento fondamentale per il medico competente e per l’attività di medicina del lavoro con lo scopo finale di mantenere sotto controllo lo stato di salute del lavoratore in base ai rischi specifici e correlati all’attività svolta. In base alla valutazione dei rischi ed eventuali sopralluoghi svolta dal medico competente verranno stabiliti i protocolli sanitari. Nel protocollo sanitario viene indicato quali sono gli esami clinici e/o esami strumentali a cui sottoporre il lavoratore e la frequenza con la quale devono essere eseguiti a seconda del tipo di attività svolta dal lavoratore ed i rischi a cui è sottoposto. Come già accennato che per stabilire il protocollo sanitario e la periodicità degli accertamenti sanitari ci deve basare sui risultati della valutazione dei rischi. Nella preparazione del protocollo sanitario il medico competente deve tener conto degli obblighi legislativi che prevedono degli accertamenti da eseguire e delle periodicità da rispettare. I protocolli sanitari devono essere intesi come una linea guida principale, integrata dal parere del medico competente nominato dal datore di lavoro. Il medico competente può modificare o aggiungere sia il tipo degli esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche che nella periodicità, ovviamente mirato ai rischi lavorativi del lavoratore evidenziati nel documento di valutazione dei rischi. Secondo il comma 1 dell’art.41 DLgs. 81/08 la sorveglianza sanitarie è effettuata dal medico competente.

1) Nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’articolo 6 [esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica ( rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) biologica].;

2) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi è conveniente comunque effettuare in qualsiasi caso la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 176.
Sorveglianza sanitaria

 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo e’ biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore e’ sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attivita’ svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Il Servizio Offerto

La sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente, comprende:

a. la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b. la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

c. la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d. la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e. la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;

g. la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;

h. le visite mediche preventive svolte in fase presuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

e non possono essere effettuate:

• per accertare stati di gravidanza;

• negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche vengono effettuate a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le visite sono inoltre finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Bisogna comunque sottolineare che la sorveglianza sanitaria non può essere ritenuta uno strumento della prevenzione: per quanto una diagnosi possa essere effettuata precocemente al momento dell’individuazione della malattia la stessa risulta essere già in atto. Strumenti della prevenzione devono dunque essere l’eliminazione o la riduzione al minimo dell’esposizione a fattori di rischio.

Sanzioni

La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con a sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.

1) Mancanza di controlli sanitari per i lavoratori addetti ad attività per le quali la Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute; Mancanza di adozione di misure protettive per i lavoratori.

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 516,46 a 2.582,28 euro

2) Mancata richiesta di osservanza da parte del Medico competente degli obblighi previsti dal presente Decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 euro

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