La stesura del piano di emergenza

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La stesura del piano di emergenza

Possiamo definire emergenza quella condizione critica che si manifesta in conseguenza del verificarsi di un evento (un incendio, un terremoto, il rilascio di sostanze chimiche o biologiche, un black out elettrico, un malore…) che determina una situazione potenzialmente pericolosa per la incolumità delle persone, di beni e/o di strutture e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità.

Tali eventi inattesi e potenzialmente capaci di arrecare ingenti danni, possono derivare da diversi fattori: comportamenti umani (errori, violazioni di regole, negligenza,…), eventi di natura tecnica (guasti di macchinari, rottura di attrezzature,…) o come conseguenza di eventi naturali (terremoti, alluvioni, fulmini,…).

Per fronteggiare questi eventi e al fine di ridurre al minimo danni a persone e beni, è necessario predisporre un documento che spieghi a tutte le persone presenti in un determinato luogo di lavoro (quindi sia lavoratori che visitatori o ospiti) come comportarsi se dovesse accadere un determinato evento critico. Questo documento si chiama Piano di Emergenza.

Le norme che prevedono l’obbligo di predisposizione di un Piano di Emergenza sono numerosissime e si differenziano in base all’attività svolta o alla tipologia di edificio (edifici storici, scuole, ospedali, alberghi, impianti sportivi, attività ad incidente rilevante, ….);

 Per scrivere un Piano di Emergenza, non esiste nessuna norma che preveda uno standard per la redazione (numero di pagine minime o massime, di quanti capitoli comporlo, modalità di informazione, numero di pagine, revisioni temporali minimi, …) ma, esiste una norma che ci può “aiutare” nella scelta dei contenuti: il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Redazione di un piano di emergenza

Secondo quanto previsto dal DM 10 Marzo 1998, all’art. 5 “gestione dell’emergenza in caso di incendio”, il datore di lavoro deve adottare “…le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII”.

Valutata la necessità di redigere un Piano di Emergenza, questo dovrà seguire le indicazioni generali previste dall’Allegato VIII “pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio”; dovrà quindi contenere:

le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai la-voratori e dalle altre persone presenti;

le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

specifiche misure per assistere le persone disabili.

Specifica che, ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;

il sistema di rivelazione e di allarme incendio;

il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

i lavoratori esposti a rischi particolari;

il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);

il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

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