DUVRI – Documento Unico Rischi da Interferenza

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DUVRI – Documento Unico Rischi da Interferenza

Servizio Interno

A chi si riferiscono i rischi particolari per i quali si applica sempre l’obbligo di elaborare il DUVRI? Al committente o all’appaltatore?

Con l’art. 26 il legislatore ha inteso tutelare dai rischi interferenziali aggiuntivi a quelli della propria attività, tutti quei lavoratori, indipendentemente se dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice o del committente, che si trovano ad operare congiuntamente o contemporaneamente in quei luoghi di lavoro disponibili giuridicamente ad un datore di lavoro (sia esso committente o presso il quale deve essere eseguito il contratto). Esiste, quindi, sempre l’obbligo dell’elaborazione del DUVRI “senza sconti” quando si è in presenza di rischi interferenziali derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di altri rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell’allegato XI, indipendentemente se tali rischi siano già presenti o vengano introdotti in quei luoghi di lavoro.

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 26.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi ( i cosiddetti rischi interferenti ndr. ) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ( il DUVRI appunto ndr.) è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data”

Il Servizio Offerto

Con le nuove disposizioni varate dal precedente governo in materia di sicurezza sul lavoro e in particolar modo per la sicurezza dei cantieri edili, la regia del datore di lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell’azienda madre. Spetta, infatti, a costui, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro

Il nostro servizio di redazione è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.

E’ Altresì necessario far riferimento al DVR nella redazione del DUVRI.

Le Sanzioni

LE NUOVE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SUL DUVRI E I COSTI DELLA SICUREZZA NELL’APPALTO E IL CONTRATTO D’OPERA (ART. 26)

• Mancata allegazione del DUVRI al contratto • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro (si applica anche in caso di mancata consegna al RLS) (art. 55, comma 4, lett. a) • Mancata conservazione del DUVRI nell’U.P. • Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro (art. 55, comma 4, lett.  a) • Mancata indicazione dei costi per la sicurezza nel contratto di appalto, subappalto e somministrazione • Il contratto è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.

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