Archivio mensile Ottobre 2021

DiNorme Italia

Obbligo del Green Pass per i lavoratori

Dal 15 ottobre via alla verifica per tutti i lavoratore del comparto pubblico e privato

Il GP dovrà essere esibito all’ingresso o su richiesta fino all’ultimo giorno dell’anno, data prevista per la fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia. L’obbligo  non prefigura in nessun modo una deroga alla regola del metro di distanziamento e al rispetto da linee guida e protocolli vigenti.

I datori di lavoro dovranno predisporre modalità di controllo “prioritariamente” all’accesso, ma anche a campione. Il datore di lavoro o le persone incaricate dovranno segnalare poi al prefetto la presenza di lavoratori senza green pass. A sua volta, l’autorità potrà inviare ispettori del lavoro e delle Asl.

Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dall’incaricato. Il libero professionista viene controllato quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Lavoratori e datori sono passibili di sanzione irrogata dal prefetto. I primi, colti senza green pass sul luogo di lavoro, dovranno pagare una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. I secondi, nel caso in cui non abbiano verificato il rispetto delle regole né predisposto le modalità di verifica, dovranno corrispondere da 400 a 1.000 euro. Le cifre sono uguali sia nel pubblico che nel privato.

Il lavoratore senza green pass sarà considerato assente ingiustificato sin dal primo giorno in cui è privo di certificazione verde. La retribuzione viene interrotta, ma mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituirlo dal quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendendolo per una durata equivalente al contratto di sostituzione (non superiore ai dieci giorni, rinnovabile una volta e non oltre il 31 dicembre

In tutti questi casi, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per organizzare al meglio il lavoro, il datore potrà richiedere in via preventiva se il lavoratore ha il green pass, secondo l’articolo 3 del decreto legge “Capienze” 139 del 2021. In questo modo dovrebbe poter sapere in anticipo su quante persone potrà fare affidamento nella programmazione di turni e mansioni.

Altri Esempi legati al mondo del lavoro

I parrucchieri ed estetisti o lavoratori che lavorano nel comparto non devono esibire il GR ai clienti, i quali a loro volta non sono tenuti a richiederlo ai professionisti stessi.  I consumatori che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico non hanno l’obbligo bensì la facoltà di controllare il green pass, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Il datore di lavoro della colf o della badante è invece tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass. I tassisti non hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti. Chi lavora in smart working non deve avere il green pass, che serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.

Mense aziendali

I lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti per la consumazione al tavolo al chiuso, solo se muniti di certificazione verde Covid-19, in modo analogo a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori di questi servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19.

Segui & Condividi
error