DVR – Documento Valutazione Rischi

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DVR – Documento Valutazione Rischi

Servizio Interno

Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è quel documento che la legge (in particolare il DLgs 81/08) ha imposto a tutte le aziende come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutelare così la salute dei lavoratori. Si tratta quindi di un documento obbligatorio (è imposto per legge e la mancata presenza di esso all’interno dell’azienda comporta sanzioni e responsabilità), che deve essere tenuto in azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza.

Il DVR è anzi tutto un documento dinamico, e va sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo. Ovviamente sarà necessario rielaborare una valutazione dei rischi ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, quando vengono addotte nuove attrezzature, quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro e nell’organigramma delle risorse umane da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

Normativa Vigente di Riferimento

Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi

 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’eta’, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attivita’ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Il Servizio Offerto

Quello che offriamo noi della PcAlive Consulting è un servizio di redazione del documento valutazione rischi completo che non ti comporta nessuna ulteriore spesa o attività, comprensivo di tutte quelle attività funzionali alla stesura del DVR. Offriamo: attività di individuazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro valutazione dei pericoli legati ai rischi che gravano sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori definizione e pianificazione degli interventi da attuare per eliminare, ridurre o controllare i rischi e pericoli indicazione di tutte quelle figure che la legge obbliga a indicare nel documento: medico competente, RSPP, RLS, compilazione materiale del documento ed eventuali revisioni future.

Il nostro servizio di redazione documento valutazione rischi è rivolto a tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza che dalle dimensioni. Tutto questo con la massima velocità nella redazione e la completa aderenza alle disposizioni normative.

Le Sanzioni

Per la violazione dell’Art. 28 sono previste le seguenti sanzioni:

1) Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

2) Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

3) Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Ammenda da 3.000 a 9.000 euro

4) Mancanza della individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

5) Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Ammenda da 3.000 a 9.000 euro

6) Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

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